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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02762 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940803

Ai Ministri della sanita' e del bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: il 22 dicembre 1992 il consiglio comunale di Avellino dopo un aspro dibattito sull'appalto-concorso relativo alla realizzazione della "Citta' ospedaliera" deliberava con 23 voti favorevoli (consiglieri comunali della DC e del PSDI) e 15 contrari (consilieri comunali del PSI-PDS-MSI-Verdi) di sciegliere il progetto presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese FIAT-Engineering srl., Bonatti Spa, SCTC Spa, riservandosi di richiedere il parere circa la congruita' dell'offerta al Ministero della sanita'; le opposizioni consiliari avevano denunciato l'illegittimita' del procedimento di affidamento della concessione in un articolo esposto in data 7 gennaio 1993 oltre che nel gia' citato dibattito consiliare; la faraonica opera e' finanziata per 130 miliardi (il costo globale del progetto-concessione e' di 311 miliardi) con i fondi della legge n. 219 del 1981 assegnati al comune di Avellino del CIPE con delibera dell'8 aprile 1987 e del 2 maggio 1989; l'amministrazione comunale di Avellino appare determinata a procedere rapidamente alla stipula del contratto ed alla realizzazione del primo lotto di lire 130 miliardi nonostante gli impedimenti di ordine giuridico che cosi' si possono elencare: gli ospedali sono strutture delle USL e non dei comuni (articolo 17, legge n. 833 e articolo 19, legge n. 131 del 1968) la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, trasferisce alla USL ogni competenza in merito alla costruzione degli edifici ospedalieri; l'USL n. 4 ha in corso di approvazione un progetto per i finanziamenti PSN, l'opera progettata non appare (anche per l'accorpamento delle USL provinciali) piu' rispondente alle esigenze sanitarie attuali; il decreto-legge n. 398 del 1993, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che riproponeva altri decreti-legge poi decaduti stabiliva che gli stanziamenti provenienti dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 ancora nella disponibilita' dei comuni, devono essere utilizzati esclusivamente per il ripristino del patrimonio privato danneggiato dal sisma e faceva divieto alle amministrazioni di dar corso agli appalti per nuove opere pubbliche, considerando primario il completamento della riscostruzione abitativa; il comitato interministeriale prezzi inoltre con deliberazione del 3 agosto 1993 emanava una direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 14 settembre 1993 riguardante l'utilizzo dei fondi relativi al ripristino del patrimonio edilizio privato e specificatamente l'attuazione del decreto-legge n. 180 del 1993 decaduto ma recepito nella legge n. 493 del 1993 oggi operante stabilendo con chiarezza che per somme disponibili si devono intendere quelle che non costituiscono "impegno si spese"; nel caso dell'appalto-concorso l'obbligo al pagamento da parte della pubblica amministrazione insorge solo dopo la definizione dei termini contrattuali con la stipula della concessione contratto; nella questione riguardante la citta' ospedaliera di Avellino non si e' pervenuti ancora alla seconda fase dell'appalto-concorso cioe' alla stipula del contratto concessione per cui diventa obbligatorio quanto precritto dall'articolo 3 della legge n. 32 del 1992 che recita che il fondo disponibile presso il comune e' utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma facendo divieto di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo predetto; il Ministro del bilancio e della programmazione economica previa deliberazione del CIPE puo' autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate sulla base di una verifica di congruita' e funzionalita' degli interventi fatta da un apposito comitato tecnico previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993 con vincolo di destinazione per il completamento di opere pubbliche in corso e per l'esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di applati pubblici con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto; nel caso della citta' ospedaliera di Avellino non ricorrono le condizioni previste nella norma per l'autorizzazione del Ministro del bilancio ed inoltre la delibera del consiglio comunale di Avellino n. 171 del 1992 avendo subordinato la scelta del progetto al parere sulla congruita' dell'offerta (che fra l'altro ha superato sensibilmente il prezzo massimo per posto letto al metro quadro stabilito dalla stessa commissione) avrebbe dovuto portare alla esclusione ed al rigetto del progetto dell'associazione temporanea delle imprese FIAT, Bonatti, SCTC perche' non e' stata neppure conclusa la prima fase della procedura e quindi non si puo' ancora stipulare il contratto-concessione senza una nuova delibera consiliare; appare chiaramente illegittima, allo stato delle cose e viziata la realizzazione del primo lotto della "citta' ospedaliera"; la forte determinazione dell'amministrazione comunale di Avellino di sottrarre illegittimamente 130 miliardi alla ricostruzione privata danneggia gravemente l'economia locale che potrebbe trarre vantaggio immediato dalla disponibilita' dei fondi ex legge n. 219 del 1981 (i 130 miliardi) attivando la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati danneggiati e innescando un indotto che rilancerebbe l'asfittica economia della citta' e della provincia ed eviterebbe il ripetersi di affari quanto meno illegittimi con i fondi pubblici per avviare un'opera pubblica superata e condannata in partenza a restare incompiuta e che provocherebbe ulteriori danni all'economia locale ad esclusivo vantaggio di vecchie logiche partitocratiche spartitorie ed affaristiche -: se il comune di Avellino abbia chiesto il parere di congruita' al Ministero della sanita' o l'intervento in deroga al Ministero del bilancio per la realizzazione della citta' ospedaliera; quali provvedimenti si intendano adottare per bloccare un'opera ritenuta inutile e che nell'appalto concessione si e' dimostrata pesantemente condizionata da atti illegittimi. (4-02762)

 
Cronologia
sabato 30 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della popolazione italiana per l'anno 1993.

giovedì 4 agosto
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giovanni Spadolini, già Presidente del Consiglio e Presidente del Senato.