Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02959 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940908
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la stampa ha dato notizia delle iniziative prese dalla societa' Ravenna calcio e del successivo provvedimento emesso dalla magistratura ordinaria di Ravenna che escludeva dal campionato di calcio di serie B il Cosenza calcio a favore della societa' calcio Ravenna; se esiste, come sembra, una vistosa violazione del principio di competenza legislativa esclusiva (per fatti e condotte interni alla vita del campionato di calcio e delle societa' calcistiche) della giustizia del CONI, rappresentata dal ricorso del Ravenna calcio alla magistratura ordinaria -: se non sia opportuno segnalare, con urgenza, il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che viola la competenza del CONI, al Consiglio superiore della magistratura affinche' valuti la situazione e gli eventuali profili disciplinari afferenti all'inedita giurisprudenza pur nel doveroso rispetto nell'indipendenza dei giudici; quali misure si intendano adottare affinche' non si ripetano episodi come quelli ai quali abbiamo assistito riguardo alla inqualificabile ed inaccettabile offesa sferrata, con attacchi pretestuosi e strumentali, nei confronti di una societa' seria ed accreditata come la societa' Cosenza calcio e la sua tifoseria. (4-02959)
Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue. Il provvedimento in data 20-21 agosto 1994 del giudice del Tribunale di Ravenna, Mariapia Parisi, designato a trattare il ricorso proposto dall'U.S. Ravenna, non ha escluso il Cosenza Calcio dal campionato di serie B, ma ha soltanto ordinato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) l'U.S. Ravenna al campionato di calcio serie B, con conseguente ordine di riformare il calendario di detta serie, per la stagione 1994/95, inserendovi la U.S. Ravenna. L'ordinanza di cui sopra e' stata revocata dal Tribunale della stessa citta', in sede di reclamo, con provvedimento 2-3 settembre 1994, in quanto emessa con violazione del principio del contraddittorio nei confronti del Cosenza Calcio, non citato, e della Lega Nazionale Professionisti, citata in ritardo. Subito dopo la U.S. Ravenna riproponeva il medesimo ricorso, ma il presidente della sezione feriale del Tribunale, Bruno Gilotta, con decreto 13-14 settembre 1994, emesso senza previa convocazione delle parti, dichiarava inammissibile il ricorso dell'U.S. Ravenna per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Successivamente lo stesso Tribunale, a seguito di reclamo proposto dall'U.S. Ravenna, con ordinanza 24.9.1994, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, negata in prime cure, ma rilevava altresi' la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia. In base a quanto sopra esposto emerge chiaramente che il provvedimento oggetto dell'interrogazione e' stato revocato per mere irregolarita' procedimentali, mentre il principio della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso sollevato dall'U.S. Ravenna, e' stato confermato dal Tribunale con la citata ordinanza collegiale del 24 settembre 1994, che costituisce il provvedimento definitivo emesso dal detto ufficio sul ricorso dell'U.S. Ravenna. Il fatto poi che l'affermata giurisdizione del giudice ordinario nella fattispecie oggetto del ricorso in esame possa violare "la competenza del CONI" e, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo, e' in tutta evidenza questione che dovra' essere risolta, se del caso, nella sede competente a risolvere i conflitti di giurisdizione ovvero ad accertare in via definitiva la giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo, relativamente ad una determinata controversia. Non si ravvisano, pertanto, nei fatti esposti profili di responsabilita' disciplinare a carico dei magistrati del Tribunale di Ravenna. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.