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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03131 presentata da ONNIS FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940913

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso: che la legge 6 marzo 1987, n. 89: "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi" ha attribuito al Ministro della sanita' il compito di fissare con proprio decreto i criteri tecnici generali e l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto d'armi; che con decreti 4 dicembre 1991, 16 marzo 1992 e 5 febbraio 1993 questo Ministero ha determinato i criteri di cui sopra ed ha individuato nelle UUSSLL le strutture competenti per le relative certificazioni; che peraltro non si e' mai introdotta alcuna differenziazione tra i requisiti psicofisici per l'idoneita' necessari per ottenere il porto d'arma per uso difesa personale o per l'uso professionale di vigilanza armata e quelli necessari per l'idoneita' al porto di fucile per uso venatorio; che conseguentemente chi deve ottenere il rilascio o il rinnovo del porto di fucile per uso venatorio ai sensi del comma 8 dell'articolo 22, legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la partecipazione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" deve dimostrare gli stessi requisiti, opportunamente e rigidamente fiscali, necessari per chi richiede la licenza di porto d'arma per difesa personale o per attivita' professionale di vigilanza armata; che l'impiego venatorio dell'arma e' assai meno pericoloso dell'impiego per difesa personale o per uso di vigilanza armata; che d'altro canto la licenza per porto di fucile puo' essere rilasciata, e di fatto viene prevalentemente rilasciata, per solo "uso di caccia" con esclusione dell'"uso per difesa personale"; che per effetto delle restrizioni ancora vigenti in conseguenza della non opportuna assimilazione dei requisiti decine di migliaia di cittadini-cacciatori non hanno potuto ottenere il rilascio o il rinnovo delle licenze per porto d'arma per uso caccia; che, atteso anche il gran numero di cittadini che avranno necessita' delle certificazioni richieste, pare opportuno individuare, oltre alle UUSSLL altre strutture sanitarie pubbliche abilitate al rilascio di tali certificazioni; che il Ministro pro tempore del precedente Governo aveva gia' valutato l'opportunita' di un intervento per decreto la cui bozza prevedeva che per il rilascio del certificato medico di idoneita' al porto di fucile per uso di caccia fossero richiesti i seguenti requisiti psicofisici minimi: a) acutezza visiva non inferiore a otto decimi per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore dittrico. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali. Tale requisito e' richiesto anche per i monocoli; b) percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'uso di protesi adeguate; c) adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio dell'arma; d) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni di carattere motorio (statico e dinamico); e) assenza di malattie mentali e disturbi comportamentali; che la stessa bozza di decreto prevedeva anche che il rilascio delle certificazioni richieste fosse demandato sia alle UUSSLL sia a strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato sulla base di un certificato anamnestico preliminare redatto dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 su modulo apposito allegato all'emanando decreto; che la portata del decreto predisposto, ma mai emesso dal Ministro della sanita' del precedente Governo, era tale da soddisfare le esigenze dei tanti cittadini-cacciatori ingiustamente penalizzati dalle previsioni dei decreti ministeriali emessi in attuazione dalla legge 6 marzo 1987, n. 89 -: se, attesa anche l'imminente apertura della stagione venatoria, non ritenga di provvedere con urgenza reiterando, nei contenuti ed in tutte le previsioni, il decreto a suo tempo predisposto dal Ministro della sanita' pro tempore del precedente Governo. (4-03131)

In merito alle aspettative espresse nell'atto parlamentare cui si risponde, e' utile precisare che, secondo l'auspicio in essa formulato, il nuovo decreto relativo ai requisiti psicofisici prescritti per il rilascio del porto d'armi, gia' definito e sottoscritto dal Ministro della Sanita', e' stato inviato alla Corte del Conti per la registrazione. Per quanto prevedibile, quindi, potra' poi, a breve scadenza venir pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Preme sottolineare che rispetto al preesistente testo normativo in materia il nuovo decreto prevede requisiti psicofisici differenziati in rapporto ai diversi impieghi delle armi da sparo (fucile pre impieghi venatori e tiro al volo; armi per la difesa personale). Altra importante innovazione - si ritiene - e' quella di aver esteso la relativa potesta' artificatoria al riguardo anche ai singoli medici delle amministrazioni militari e della Polizia di Stato. Il Ministro della sanita': Costa.