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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00305 presentata da VIGNERI ADRIANA (PROG.FEDER.) in data 19940913

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 953/94 depositata in data 7 luglio 1994, ha confermato la sentenza del tribunale di Venezia n. 152/94 del 24 marzo 1994 e per l'effetto ha dichiarato ineleggibile il dottor Dino Stocco, sindaco del comune di Pianiga; la sentenza della Corte d'appello di Venezia e' esecutiva ex lege, sia in base al principio generale stabilito dal codice di procedura civile sia, soprattutto, in base all'articolo 84, 3^ comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; tale norma stabilisce che "l'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte d'appello", con cio' volendo statuire che l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Venezia dichiarativa dell'ineleggibilita' del sindaco di Pianiga non resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione; ora, l'articolo 37-bis della legge n. 142 del 1990, cosi' come modificato dall'articolo 20 della legge n. 81 del 1993, stabilisce che in caso di decadenza del sindaco - fattispecie in cui rientra la declaratoria di ineleggibilita' - la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; poiche' la sentenza della Corte d'appello di Venezia e' immediatamente esecutiva, con raccomandata R/R dell'8 luglio 1994, il prefetto di Venezia era stato invitato ad avviare la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Pianiga; tale conclusione, del tutto ovvia, risulta confermata dalla procedura seguita dopo la dichiarazione di ineleggibilita' dei sindaci eletti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993: nel caso del signor Marco Zamboni, sindaco di Ronco all'Adige (VR), la decisione della Corte d'appello di Venezia fu emessa in data 11 novembre 1993, la sentenza fu depositata in data 19 novembre 1993 ed il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1994, con allegata la relazione del Ministro dell'interno datata 17 dicembre 1993; nel caso del signor Walter Vezzosi, sindaco di Casina (RE), la sentenza della Corte d'appello di Bologna fu emessa in data 14 gennaio 1994, fu depositata in data 20 gennaio 1994 ed il decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1994 con l'allegata relazione del Ministro dell'interno datata 12 febbraio 1994; del tutto correttamente, in entrambi i casi, lo scioglimento del consiglio comunale fu disposto in esecuzione della sentenza della Corte d'appello, senza attendere la decisione della Suprema corte; nonostante dunque che il sindaco del comune di Pianiga dottor Stocco sia stato da tempo dichiarato decaduto dalla carica, il Ministro non ha ancora emesso il decreto di scioglimento del consiglio, pur essendo passati due mesi e mezzo dalla sentenza esecutiva; si apprende inoltre che il Ministero dell'interno, attraverso il direttore generale Sorge, ha svolto attivita' di consulente nei confronti del sindaco decaduto, al quale e' stato spiegato che avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione e in tal caso chiedere alla Corte d'appello la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Sembra francamente eccessivo che il Ministero faccia da consulente al sindaco; ma soprattutto e' grave e scorretto che il Ministero continui a non eseguire la sentenza della Corte d'appello in attesa di una, riteniamo improbabile, pronuncia favorevole della Corte d'appello o della Corte di cassazione. La Corte d'appello non ha finora sospeso gli effetti della sentenza; se il consiglio non verra' sciolto, come dovrebbe essere, entro il 15 settembre, a Pianiga non si potra' votare fino al maggio/giugno 1995 -: se non ritenga il Ministro che la sentenza esecutiva della Corte d'appello vada applicata con conseguente scioglimento del consiglio affinche' si possa votare nella prossima tornata elettorale e non si tenga in piedi un sindaco decaduto fino al turno elettorale della prossima primavera; se non ritenga in altri termini che un diverso comportamento costituisca una palese violazione delle regole del diritto e della democrazia; se non ritenga che la permanenza dell'attuale amministrazione possa essere consentita soltanto se prima del 14 settembre 1994 gli effetti della sentenza della Corte d'appello vengano sospesi. (5-00305)