Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00309 presentata da POLENTA PAOLO (PART.POP.ITAL.) in data 19940913
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, all'articolo 12 autorizza il Ministro della sanita' ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalita' con le quali le unita' sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato articolo 12; il decreto emanato in data 24 febbraio 1994 all'articolo 3 comma 2 determina le modalita' con le quali si provvede alla definizione della diagnosi funzionale e cioe' alla descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap attraverso l'intervento di una unita' multidisciplinare, composta da varie figure professionali, all'interno delle quali non figura quella dello psicologo che peraltro offre una competenza diversa rispetto alle altre figure presenti, gia' utilmente sperimentata nelle equipes medico-psico-pedagogiche fino ad oggi operanti nel mondo della scuola -: se il Ministro non ritenga di modificare il Decreto in questione inserendo la figura dello psicologo tra quelle previste dal comma 2 dell'articolo 3, anche in relazione alla vastita' e alla complessita' dei parametri indicati al comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto. (5-00309)