Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00322 presentata da CHIAVACCI FRANCESCA (PROG.FEDER.) in data 19940915
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: i criteri di valutazione delle istanze di obiezione di coscienza sono stati chiariti e delimitati dal Consiglio di Stato il quale, con la decisione in adunanza plenaria del 24 maggio 1985, n. 16, ha tra l'altro affermato che alla commissione, prevista dagli articoli 3 e 4 della legge n. 772 del 1972, "non e' demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondita' dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti (come pure talora erroneamente si e' ritenuto), ma solo la loro attendibilita', anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza"; sulla base di tali importanti considerazioni sono ormai numerose le successive decisioni di diversi organi giurisdizionali (Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1987, n. 270, e 27 dicembre 1988, n. 1105; TAR Lombardia, 19 aprile 1985, n. 151; TAR Lazio, sez. I, 6 giugno 1986, n. 721; TAR Lazio, sez. I bis, 27 gennaio 1989, n. 71; TAR Calabria, Reggio Calabria, 1^ dicembre 1986, n. 486) le quali hanno dichiarato l'illegittimita' della reiezione dell'istanza motivata con la tossicodipendenza del richiedente. Infatti questa "non dimostra ex se, in ogni caso, l'insussistenza della dichiarata contrarieta' all'uso delle armi" perche' "non e' dato vedere quale nesso logico possa instaurarsi tra l'asserito uso di sostanze stupefacenti e l'inclinazione alla violenza". Inoltre poiche' il giudizio della commissione "ha per oggetto esclusivamente motivi interiori di coscienza, per valutarne l'attendibilita' e congruita' con la complessiva concezione di vita, che non consente l'uso delle armi", "resta al di fuori di ogni valutazione qualsiasi esame che non concerna i convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dal richiedente, come quello relativo all'idoneita' psico-fisica"; risulta invece che, contrariamente ai precedenti indirizzi, la commissione di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 772 del 1972 continua a respingere le domande di obiezione di coscienza per motivi spesso risibili, quale appunto la provata o, piu' spesso, presunta tossicodipendenza dei richiedenti; oltre alle considerazioni fatte proprie dai citati organi giurisdizionali circa il nesso tra tossicodipendenza e le motivazioni addotte dagli obiettori, e al principio per cui "non tutti i fatti penalmente sanzionati escludono in quanto tali la coerenza di un soggetto, che di essi si sia reso colpevole, con la operata scelta di obiezione di coscienza" (TAR Lazio, sez. I, 1^ ottobre 1986, n. 1350), le decisioni della commissione, adottate dal Ministero, appaiono assai gravi dato che: spesso i giovani in questione sono stati semplicemente segnalati all'autorita' giusiziaria competente perche' sottoposti, diversi anni prima della presentazione della domanda, al sequestro di qualche milligrammo di hascisc e che i successivi accertamenti hanno verificato che i giovani in questione non sono dediti abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti; in alcuni casi l'uso di sostanze stupefacenti non e' nemmeno provato; nella stragrande maggioranza dei casi non esiste a loro carico alcuna condanna penale per spaccio di sostanze stupefacenti, ne' per altri reati; considerato altresi' che: le decisioni della commissione dovrebbero attenersi ai criteri espressi dal Consiglio di Stato; come sottolineato recentemente dalla Corte costituzionale (sentenza 18 luglio 1989, n. 409), la commissione di valutazione delle istanze di obiezione e' titolare di "discrezionalita' puramente tecnica" e che al Ministro della difesa spetta "il potere di controllo sulla legittimita' formale dell'operato delle commissioni stesse"; in questo, come in altri casi, le decisioni della commissione appaiono in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali gia' citati, tanto da rendere probabilissima la dichiarazione di illegittimita' in sede di eventuale ricorso amministratrivo; questo tipo di decisioni, ancorche' giuridicamente dubbie, appaiono, per la loro venatura ideologica, politicamente inaccettabili, poiche' non solo vanno ad incidere, comprimendoli, su alcuni fondamentali diritti dei cittadini, ma, stante la loro evidente arbitrarieta', possono anche ingenerare notevole sfiducia nei confronti dei pubblici poteri e delle istituzioni; quand'anche i giovani colpiti da tali decisioni, dovessero adire le vie legali e vincere i relativi ricorsi con la susseguente ammissione al servizio civile, l'unico effetto ottenuto sarebbe quello di costringere cittadini, magari in pendenza di rapporto di lavoro o in cerca di prima occupazione, ad un lungo periodo di attesa e di incertezza (4-5 anni, il tempo necessario affinche' la giustizia faccia il suo corso), con grave nocumento alla loro vita privata e professionale -: quali siano nel dettaglio i criteri di valutazione delle domande di obiezione adottati dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 772 del 1972; in particolare quale sia stato il numero di domande di obiezione respinte negli anni 1992, 1993, 1994 in base alla tossicodipendenza (vera o presunta) dei richiedenti; se il Ministro non ritenga, in questi casi, di dover accogliere le istanze prodotte senza tenere conto del parere della commissione; oppure quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda assumere per richiamare la commissione al rispetto delle numerose pronuncie in sede giurisdizionale emesse sulla questione; se il Ministro non ritenga di dover predisporre un'indagine conoscitiva, i cui risultati siano messi a disposizione delle Commissioni difesa di Camera e Senato, sul numero e le ragioni dei decreti di reiezione delle istanze di obiezione di coscienza. (5-00322)