Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00185 presentata da ARRIGHINI GIULIO (LEGA NORD) in data 19940915
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso: che fin dai tempi di Cesare Beccaria e dell'Illuminismo lombardo del XVIII secolo si e' compreso che i fenomeni criminali si combattono assai piu' efficacemente aumentando la probabilita' che un reato venga ad essere scopero che non inasprendo le pene; ovverosia, in termini piu' tecnici, che ha piu' valore il criterio della certezza della pena che non quello della gravita' della stessa; che, in merito al diffusissimo fenomeno della corruzione amministrativa, e' quindi necessario aumentare le probabilita' che colui che si rende autore di tali fatti sia scoperto e, soprattutto, che il cittadino venga in tal modo scoraggiato a compiere reati di corruzione; che il punto cruciale su cui si deve agire e' il fatto che oggi, se un cittadino denuncia alla magistratura di avere corrotto un amministratore pubblico, inevitabilmente ed automaticamente denuncia anche se stesso e deve rispondere penalmente di quel fatto di corruzione; e che quindi i due protagonisti finiscono per essere avvinti da un comune interesse a tacere e difendere una sorta di solidarieta' criminale che permette loro l'impunita'; che in considerazione della clandestinita', che e' solita nei fatti di corruzione, per la magistratura inquirente e' quanto mai difficile acquisire informazioni ed elementi probatori senza una qualche collaborazione di chi tali reati ha commesso; che in ragione di tutto questo la stragrande maggioranza dei fatti di corruzione rimane ignota ed impunita; che nel corso della IX legislatura i disegni di legge che si sono mossi proprio in questo senso (sulle orme della migliore dottrina criminalistica) sono miseramente naufragati proprio perche' non erano affatto graditi alla partitocrazia, la quale chiedeva unicamente di poter continuare ad alimentarsi in maniera illegale e quindi non poteva accettare ipotesi riformatrici come quelle avanzate dal disegno di legge n. 410 del deputato Tarantino ed altri o dal disegno di legge n. 1780 del deputato Azzaro ed altri; che gli abortiti disegni di legge di cui sopra avevano proprio lo scopo di allestire rimedi alla situazione attuale prevedendo una "causa di non punibilita'" per quel soggetto protagonista della corruzione - si tratti di un privato cittadino o di un amministratore pubblico - che entro un certo limite (tre mesi, ad esempio) denunci l'altro all'autorita' giudiziaria ed offra tutti quegli elementi utili alla chiarificazione del reato, garantendo pure una diminuzione della pena nel caso in cui tale denuncia avvenga oltre il termine fissato, ma comunque prima che il fatto sia giunto a conoscenza dell'autorita' giudiziaria; che ad ogni modo la restituzione del maltolto resta comunque criterio da tenere in particolare considerazione affinche' il reo possa ottenere il beneficio della non punibilita'; che dopo l'introduzione di norme ispirate a questa concezione soltanto soggetti particolarmente temerari ed incoscienti si esporrebbero al grave rischio di essere denunciati dal complice, e che quindi si avrebbe presumibilmente una rapida e consistente riduzione dei reati di tale natura; che siffatte innovazioni rappresenterebbero un notevole risparmio per lo Stato, il quale non soltanto vedrebbe ridurre i gravissimi danni inferti alla finanza pubblica dai comportamenti amministrativi illegali, ma potrebbe risparmiare i costi di una buona parte della sua gravosissima attivita' di repressione giudiziaria in tale settore -: se il Presidente del Consiglio ed il Ministro di grazia e giustizia non ritengano ragionevole, necessario, urgente e moralmente doveroso assumere iniziative nel senso sopra indicato; se siano quindi allo studio misure tese a riformare il codice penale (particolarmente agli articoli 320 e 321), in modo da rendere quanto mai rischiosa la commissione dei reati connessi alla corruzione amministrativa e, al contrario, piu' facile l'accertamento della loro esistenza da parte degli organi dello Stato incaricati di tale compito. (2-00185)