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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00023 presentata da GAMBALE GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19940915

La Camera, premesso che: la legge n. 142 del 1990 individua la figura di un nuovo ente locale, la citta' metropolitana, definita dall'articolo 18 della predetta legge; le citta' indicate dall'articolo 17 (Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli) si trovano a non avere piu' spazi non solo per un ulteriore sviluppo residenziale, ma anche per la localizzazione di servizi sgraditi sul proprio territorio (impianti di depurazione, carceri, industrie con lavorazioni nocive, discariche...) e questa situazione ha condizionato lo sviluppo dei comuni adiacenti alle citta', resi oggetto di sfruttamento soprattutto per la localizzazione dei su riferiti servizi sgraditi ed utilizzati per l'espulsione della residenza popolare dalle citta', con la conseguente crescita del pendolarismo; in tale contesto appare felice la configurazione della "citta' metropolitana", come ente in grado di armonizzare le citta' ed i territori adiacenti; l'articolo 19 attribuisce alle "aree metropolitane" le seguenti competenze e funzioni: pianificazione territoriale - viabilita', traffico e trasporti - tutela e valorizza - zione dei beni culturali e dell'ambiente difesa del suolo, tutela idreogeologica e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti - raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche - servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; l'introduzione delle "aree metropolitane", soprattutto in realta' come quelle meridionali, porterebbe notevoli vantaggi all'imprenditoria, al rilancio dei servizi per lo sviluppo economico, e quindi favorirebbe la creazione di nuovi posti di lavoro; l'articolo 17 della legge 142 del 1990 stabilisce che "la regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dall'entrata in vigore della legge"; a circa quattro anni dall'entrata in vigore della legge ancora le regioni non hanno provveduto alla delimitazione delle aree, vuoi per loro inerzia vuoi per l'inerzia di comuni e province; la delimitazione delle aree e' il passaggio obbligato per il successivo riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni (articolo 20 della legge n. 142 del 1990) e per la costituzione delle autorita' metropolitane; qualunque legge speciale volta a risolvere diversamente i problemi suaccennati, scavalcando, di fatto, la legge n. 142 del 1990 - se diretta a creare Autorita' cui trasferire poteri spettanti ai comuni - introdurrebbe un'inammissibile funzione di controllo sui comuni stessi da parte del Governo, ripristinando un antistorico accentramento dei poteri in contrasto, per altro, con gli intendimenti dichiarati dell'attuale maggioranza di governo, favorevole alle autonomie e addirittura a scelte di tipo federale; simili Autorita' in passato hanno gia' dato, come nel caso della ricostruzione post-terremoto in Campania, pessima prova di se', riducendosi, sovente, a meri luoghi di mediazione di affari e spartizioni partitocratiche; le autonomie locali sono garantite dalle leggi e dalla stessa Carta costituzionale; impegna il Governo a dare piena attuazione all'obbligo che gli deriva dal dispositivo dell'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, e cioe' ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle regioni, delle Autorita' metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17, obbligo gia' troppo a lungo disatteso. (1-00023)

 
Cronologia
giovedì 15 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (AC 576-775)., che sarà approvata dal Senato il 18 maggio 1995 (legge 25 maggio 1995, n. 229).

mercoledì 28 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo presenta in Parlamento il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (AC 1364), che dispone una manovra finanziaria da 48.000 miliardi.