Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03306 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940919
Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e per affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333 stabilisce che "ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunita' montane) e' corrisposta un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni, graduata in relazione al coordinamento d'attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito", che "l'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1" e che il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica stesso riporta testualmente "La nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1^ ottobre 1990 (omissis)"; il ministero del tesoro, con nota, n. 85309/TEO del 4 dicembre 1990 ha rilevato che "L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilita' sia sussistente, in base all'articolo 30 del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, solo per la parte d'indennita' (0,1) assicurata con carattere di generalita' a tutti i dirigenti e, pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovra' gravare sull'indennita' de qua nella limitata misura sopra indicata"; la predetta circolare, pero', non e' stata condivisa ne' accettata da parecchi Enti e loro dipendenti, tant'e' che diversi ricorsi ai competenti TAR (Lazio, Marche e Valle d'Aosta, che si sono pronunciati per la pensionabilita' dell'indennita' di funzione) sono stati presentati. Inoltre, alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti sulla quiescibilita' per intero o in parte dell'indennita' di funzione (la regione Veneto, i comuni di Siena e Torino, la comunita' montana Agordina ed altre ancora); alcuni di tali ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi ed alla Corte dei Conti sono tuttora in corso d'esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state ancora definite, che non pochi Enti hanno adottato deliberazioni al riguardo, creando evidenti disparita' di trattamento per posizioni che dovrebbero essere disciplinate da norme statali (deliberazioni di dubbia legittimita' e differenti, non solo nella sostanza, da Ente ad Ente); in un settore delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico tutto cio' ha creato disagi e incomprensioni, particolarmente ora, in un momento in cui e' al rinnovo il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali; si ritiene opportuna e urgente l'adozione di un provvedimento normativo che sia in grado di fare chiarezza sulla materia e dare certezze al riguardo -: quale orientamento e provvedimenti legislativi il Ministro intenda assumere in merito alla pensionabilita' dell'indennita' di funzione dei dirigenti degli Enti locali, allo scopo di uniformare a livello statale le tante leggi regionali e le deliberazioni degli organi comunali in materia. (4-03306)
In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue. Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, e' stato disposto "di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennita' premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennita' di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1^ gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1^ ottobre 1990". Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.