Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00343 presentata da REBECCHI ALDO (PROG.FEDER.) in data 19940921
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: allo stato attuale dell'applicazione della legge 257 del 1992, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge stessa ha elaborato, tra l'altro, uno studio relativo agli interventi di bonifica, predisponendo per quanto riguarda la bonifica delle coperture in amianto-cemento, tre metodi applicabili: a) rimozione; b) incapsulamento; c) sovracopertura; quando una vecchia copertura in amianto-cemento si trova in una condizione di cattiva conservazione o presenta uno stato di pericoloso degrado in relazione al rilascio di fibre nell'aria, l'unica soluzione definitiva del problema e' la rimozione; infatti i metodi di incapsulamento e sovracopertura, nel caso di coperture deteriorate da qualsiasi causa esterna rappresentano un continuo pericolo di rilascio di fibre di amianto dalla superficie inferiore della copertura non confinata e aggredibile potenzialmente da agenti ambientali che si possono manifestare durante le attivita' lavorative all'interno del fabbricato quali esalazioni acide, urti o forti gradienti termici; le modalita' di esecuzione dei due sistemi risultano estremamente complesse per la necessita' di usare indumenti protettivi a perdere, mezzi di protezione delle vie respiratorie, utensili con sistemi di aspirazione eccetera, con il rischio comunque di lesionare ulteriormente la copertura esistente sulla quale si dovrebbe lavorare; ne consegue come aggravante che rimanendo in loco il prodotto si deve dar luogo all'esercizio periodico dei controlli ambientali che, se fatti in rispetto delle norme, costituirebbero da soli oneri di tale portata sufficienti a far considerare antieconomiche le due ipotesi, senza considerare che i tentativi di bonifica non farebbero che autorizzare il mantenimento di vecchie coperture ammalorate che da sole creerebbero delle vere e proprie discariche abusive di fibre, con rischi per la salute non quantificabili, mentre la rimozione imporrebbe all'utente di rifare la copertura utilizzando solo i materiali omologati disponibili per tale uso -: se quanto sopra corrisponda al vero, quali siano le ragioni per le quali il testo del decreto ministeriale in materia di interventi di bonifica delle aree contaminate da amianto del 6 settembre 1994, nonche' il DPCM di indirizzo e coordinamento del 29 luglio 1994, non conterrebbero alcuna modifica rispetto alle precedenti stesure, e quindi non risponderebbero sufficientemente alle problematiche esposte. (5-00343)