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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03527 presentata da MONTANARI DANILO (LEGA NORD) in data 19940922

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: in relazione alla vendita di farmaci e il relazione al prontuario attualmente vigente, per quale motivo farmaci con eguale principio attivo, uguale dosaggio in alcuni casi siano vendibili senza ricetta medica e invece per altri vi sia tale obbligo (a mero titolo esemplificativo Nitosil Sciroppo/Seki Sciroppo); quale sia il motivo in forza del quale ai malati cronici non sia sufficiente l'indicazione sul libretto sanitario del medico curante dei medicinali presi abitualmente, onde evitare loro di rimanere sprovvisti in mancanza di ricetta medica; se esistono allo studio iniziative legislative in tal senso. (4-03527)

Sui problemi posti con l'atto parlamentare summenzionato si precisa quanto segue. In merito al primo quesito - relativo alla diversita' di trattamento, ai fini dell'obbligo di prescrizione medica, di farmaci accomunati da uno stesso principio attivo - va chiarito che e' tuttora in corso una revisione dei prodotti da ritenere soggetti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 4 - comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (attuazione della direttiva CEE 92/26 sulla classificazione nella fornitura di medicinali per uso umano). La possibilita' dell'eliminazione di detto obbligo, tuttavia, viene esaminata di volta in volta dalla "Commissione unica del farmaco" CUF su espressa istanza delle Case produttrici interessate. Cio' comporta che, almeno in questa fase, la conseguente decisione della CUF e' riferibile al solo prodotto di volta in volta esaminato e non e' suscettibile di estensione a tutti gli altri che contengano lo stesso principio attivo. Riguardo, poi, all'auspicata soluzione dello stesso problema nel caso dei farmaci abitualmente assunti dai malati "cronici", puo' assicurarsi che con il decreto-legge su "Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'", piu' volte reiterato, da ultimo come decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603 (Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1994, n. 254), il Governo, e per esso questo Ministero, ha inteso apportare, non a caso, due opportuni "correttivi", fra gli altri, alle specifiche prescrizioni del gia' citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. Infatti, il relativo articolo 4 ha sostituito, modificandolo, il comma 3 dell'articolo 4 di detto decreto, con l'attribuzione, ora, di piu' ampi poteri prescrittori in deroga al medico curante. Lo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 603 del 1994, inoltre, ha operato la sostituzione dell'originario comma 4 dell'articolo 4 di detto decreto legislativo n. 539 del 1992, prevedendo in particolare che non si applichi la sanzione ivi prevista a carico del farmacista inadempiente rispetto all'obbligo di esigere la presentazione della ricetta medica, nell'ipotesi in cui il farmaco irregolarmente venduto sia stato dispensato in casi di necessita', di urgenza e di impossibilita' di reperire un medico, sempreche' la ricetta medica venga presentata entro 48 ore. Il Ministro della sanita': Costa.



 
Cronologia
giovedì 15 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (AC 576-775)., che sarà approvata dal Senato il 18 maggio 1995 (legge 25 maggio 1995, n. 229).

mercoledì 28 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo presenta in Parlamento il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (AC 1364), che dispone una manovra finanziaria da 48.000 miliardi.