Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03573 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19940923
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: gli operatori amministrativi (ex coadiutori giudiziari) erano inquadrati negli anni passati, al IV livello, nel 1989, a distanza di pochi mesi, i coadiutori venivano inquadrati tutti al V livello dando la precedenza a chi aveva almeno 11 anni di servizio; questi stessi coadiutori nel giro di pochi mesi venivano inquadrati al VI livello assumendo la qualifica di "Assistenti Giudiziari"; gli stessi secondo voci provenienti da fonti ben informate saranno al piu' presto inquadrati al VII livello funzionale -: in virtu' di quale processo logico e di quali necessita' siano stati esclusi dal turbinio di avanzamenti molti coadiutori sol perche' si trovano con pochi mesi di anzianita' in meno rispetto agli altri nella qualifica; secondo quali criteri sia stata applicata la legge n. 312 del 1980 che regola la materia, sottolineando il fatto che tutti gli impiegati che hanno beneficiato di tanti facili e gratuiti avanzamenti provengono da vecchie qualifiche quali commessi ed amanuensi e sono privi di quella scolarizzazione necessaria ad assolvere dignitosamente ed efficacemente alle mansioni proprie delle qualifiche che, molto superficialmente, sono state loro regalate, mentre quasi tutti gli esclusi, in quanto provenienti da pubblici concorsi sono in possesso di diploma (qualcuno e' laureato) e sono dotati di quelle conoscenze di carattere linguistico e giuridico che li rendono validamente atti ad espletare le mansioni richieste agli assistenti giudiziari; se sia a conoscenza del fatto che gli avanzamenti suddetti sono stati inoltre regolati indiscriminatamente e con criteri a dir poco molto singolari, al punto che sono state immesse al VI livello persone affette da gravissime invalidita' civili che le rendono totalmente e palesemente inidonee a svolgere le mansioni del profilo mentre giovani laureati e diplomati che saprebbero dar lustro e decoro all'amministrazione giudiziaria, restano a fare i dattilografi, almeno sulla carta, pur svolgendo fin dalla loro assunzione, mansioni proprie di profili superiori; quale sia la soluzione dei problemi predetti affinche' gli avanzamenti in argomento, previsti dalla legge n. 312 del 1980 vengano estesi agli operatori amministrativi al raggiungimento dell'11 anno di servizio, come si e' fatto per gli altri, tenendo presente che l'applicazione della legge n. 312 del 1980 agli attuali operatori amninistrativi, concorrebbe ad attenuare il disservizio universalmente lamentato e che dipende anche dalla carenza di impiegati del VI livello. (4-03573)
Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica che, in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 312/80, il personale appartenente alla ex carriera esecutiva veniva, in un primo tempo, inquadrato provvisoriamente nella IV qualifica funzionale e poi, a seguito del ricompattamento delle qualifiche, nel superiore V livello. Successivamente, il D.L. 23.1.1989, n. 10, convertito nella legge 22.3.1989, n. 104, al fine di assicurare una effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, ampliava di 1.500 unita' la dotazione organica del profilo professionale dell'assistente giudiziario (VI qualifica funzionale). L'articolo 3 della suddetta legge stabiliva, poi, che alla copertura di 1.000 dei 1.500 posti recati in aumento, si doveva provvedere mediante selezione del personale appartenuto al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione Giudiziaria con qualifica di coadiutore giudiziario, o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno 11 anni di servizio, che avesse "espletato nell'ultimo quinquennio, e per un periodo complessivo di almeno 18 mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici". Pertanto, proprio in base a siffatta disposizione legislativa, solo un migliaio di dipendenti della ex carriera esecutiva sono stati inquadrati nella VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario. Si precisa, infine, che allo stato non appare possibile procedere ad un loro successivo inserimento nella settima qualifica funzionale atteso che, una volta applicata la legge 312/80, il passaggio da una qualifica all'altra potra' avvenire soltanto a seguito di concorso. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.