Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00376 presentata da COCCI ITALO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940926
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere - premesso che: il consiglio comunale di Altidona, con la deliberazione n. 47 del 28 dicembre 1993, decideva la fusione di due plessi scolastici a condizione che essa prevedesse l'articolazione in due cicli di cui uno in Altidona capoluogo e l'altro in Marina di Altidona; il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno, sulla base di tale atto, emanava il decreto n. 1022 del 26 gennaio 1994, relativo alla fusione dei due plessi e quindi l'istituzione di un plesso unico con decorrenza 1^ settembre 1994; con successiva delibera n. 20 del 22 giugno 1994 il consiglio comunale, a seguito di varie petizioni popolari, riprendeva in esame la questione scolastica facendo propria una proposta unitaria presentata da comitati di genitori di Altidona capoluogo e Marina di Altidona revocando la propria deliberazione del 28 dicembre 1993; tale proposta, in particolare, prevedeva l'edificazione in tempi brevi di un nuovo edificio scolastico in sostituzione dei due precedenti e, fino alla sua realizzazione, la riattivazione dei due plessi scolastici per alcuni anni; di conseguenza si sarebbe dovuta verificare automaticamente la perdita di validita' del decreto del provveditore, il n. 1022 che istituiva un unico plesso, quindi sarebbero stati confermati i due plessi originari; la mancata analisi di quanto sopra puo' aver tratto in errore il Commissario prefettizio nell'adozione della deliberazione n. 15 del 13 settembre 1994 e potrebbe aver determinato un errore formale quale la mancata revoca della delibera consiliare n. 20; il 1^ settembre 1994 il Commissario prefettizio di Altidona dopo aver ascoltato vari gruppi di genitori degli alunni delle scuole elementari (Comitato unitario piu' altri gruppi di genitori o singoli interessati), dopo aver personalmente visitato i due edifici scolastici e dopo aver sentito le autorita' scolastiche competenti, presa coscienza della gravita' che riveste la questione in termini sociali, inviava una istanza al provveditore affinche' venisse accolta la deliberazione consiliare n. 20 del 22 giugno 1994 con la quale era stata recepita la volonta' del comitato unitario dei genitori degli alunni; a tale richiesta il provveditore agli studi ha risposto ufficialmente l'8 settembre 1994 facendo conoscere l'impossibilita' di accogliere la proposta fatta dal consiglio comunale con delibera n. 20 anche perche' "il totale dei posti assegnati dal ministero e' gia' stato raggiunto e non esiste altra possibilita' di manovra"; vista la decisione ormai definitiva del provveditore il commissario prefettizio di Altidona prendeva contatti con la direzione didattica di Monterubbiano circa la possibilita' di attuare la delibera comunale n. 47; il Comitato unitario dei genitori degli alunni di Marina di Altidona contesta la delibera n. 15 del Commissario prefettizio, ritenendo la sua articolazione imperfetta e i riferimenti inesatti e contestabili; dal lato economico e' da considerare in maniera rilevante il problema dei trasporti che il comune di Marina di Altidona, disponendo di un mezzo proprio abbastanza capiente, puo' risolvere trasportando i bambini dal capoluogo e dintorni verso la scuola di Marina in perfetto orario, dato che il trasporto dei bambini della scuola media viene effettuato essenzialmente da una ditta privata; la stragrande maggioranza dei bambini di Marina raggiunge il proprio edificio scolastico in modo autonomo, mentre la decisione commissariale obbliga oltre l'80 per cento dei bambini al trasporto con il mezzo comunale, obbligo per certi versi anche pericoloso perche' costringe ad aspettare il mezzo pubblico in punti di raccolta non attrezzati, lungo strade con grande traffico quale la SS n. 16 e strade provinciali; per quel che riguarda i due edifici nella delibera n. 15 risultano evidenziate differenze che sembrerebbero fatte "ad arte": infatti il bagno per i portatori di handicap esiste anche nell'edificio di Marina, i due edifici presentano una superficie delle aule identica, la palestra di Altidona capoluogo e' situata al piano superione (la normativa prevede che le palestre siano al piano terra), nella scuola del capoluogo non esiste, contrariamente a quella di Marina, un'aula dove si possano effettivamente svolgere le attivita' complementari; inoltre nella delibera n. 15 risulta scritto "non esistendo una normativa specifica che aiuti ad operare una scelta, occorre individuare criteri oggettivi": esiste, invece, la legge n. 148 che prevede la soppressione di quei plessi il cui numero di frequentanti e' inferiore a 20 (legge gia' utilizzata per sopprimere la scuola elementare di Moresco); per l'anno scolastico 1994-95 la realta' del capoluogo e' costituita da un numero di bambini insufficiente per la istituzione di una prima e una seconda classe (gia' soppressa nell'anno scolastico 1993-94 per numero inferiore a 5 iscritti) e per le restanti tre classi che sono complessivamente 18 alunni (quindi un numero inferiore al minimo consentito); il plesso scolastico di Marina di Altidona (che e' stato soppresso) ha, invece, 62 alunni, e' ubicato in una zona a costante e rapido sviluppo urbanistico e demografico con possibilita' di insediamenti nei prossimi 5 anni per piu' di mille abitanti; nei giorni scorsi il provveditore di Ascoli Piceno con una lettera ha invitato il prefetto a rivedere la precedente decisione consigliando di destinare ad unico edificio scolastico quello di Marina di Altidona -: quali misure intenda adottare per rispettare la volonta' espressa con le due petizioni (tenendo anche conto dei contrasti venutisi a creare tra gli abitanti di Altidona capoluogo e la frazione di Marina), per dare corso alla deliberazione comunale n. 20 del 22 giugno 1994 completamente disattesa, per applicare la legge n. 148. (5-00376)