Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03740 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19940929
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la circolare 2494/3841/S/IX/DCSD del 29 aprile 1994 del Ministero delle finanze stabilisce che il trasporto delle merci effettuato via terra da compagnie aeree possa essere effettuato "unicamente fra Dogane che sono situate presso aereoporti nei quali le Societa' interessate effettuano collegamenti via aerea"; in Piemonte si sono verificati numerosi casi in cui la spedizione e la consegna di tal genere di merce sia avvenuta in maniera diretta presso magazzini privati senza transitare, come previsto dalla citata circolare, nella Dogana dall'Aereoporto di Caselle -: quali siano le ragioni per cui vengono consentite deroghe a quanto previsto dalla circolare citata; quali provvedimenti si intendano adottare perche' in futuro possa essere evitato il ripetersi di dette deroghe e che la semplificazione delle procedure e l'utilizzazione del manifesto delle merci come distinta di carico possa essere autorizzata soltanto quando ricorrano le condizioni previste dall'accordo. (4-03740)
L'accordo di base sull'"uso del manifesto delle merci come distinta di carico", allegato alla nota 29 aprile 1994 n. 2494/3481-3/IX D.C.S.D, del Dipartimento delle Dogane ed imposte indirette, richiamato dalle SS.VV. Onorevole, stabilisce che, al fine di agevolare il trasporto su strada di merci aerotrasportate tra aeroporti degli Stati membri (e dei paesi EFTA), le compagnie aeree possono utilizzare il manifesto delle merci come distinta di carico da allegare al documento "T". La fruizione di detta agevolazione, invero, e' subordinata al rispetto delle condizioni espressamente richiamate dal citato accordo. In particolare e' previsto al punto 4) che una copia della lettera di trasporto aereo per ciascun articolo del manifesto delle merci deve essere presentata sia all'ufficio di partenza sia a quello di destinazione e deve accompagnare la merce in oggetto. Inoltre, al successivo punto g) e' stabilito che i documenti "T" presentati con l'indicazione di un ufficio di destinazione diverso da un aeroporto sono esclusi dalla agevolazione in questione. Cio' premesso e' necessario rilevare che nessun ufficio di questa Amministrazione, sia a livello centrale che a livello periferico, ha concesso deroghe alla procedura prevista nella suindicata nota. Risulta, tuttavia, che talune Autorita' doganali locali hanno, di fatto, riscontrato la presentazione e la successiva accettazione di alcuni documenti "T" compilati in modo non conforme a quanto previsto dalla nota in esame. Si assicura, comunque, che i competenti uffici hanno gia' provveduto ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di evitare il ripetersi degli episodi lamentati e per conseguire, quindi, una puntuale applicazione della predetta nota. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.