Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03814 presentata da COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) in data 19941004
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: per disposizione dell'articolo 10del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di consumo del gas metano usato come combustibile le imprese industriali ed artigiane, e che detta agevolazione e' stata successivamente estesa alle imprese alberghiere; con successiva nota veniva da codesto Ministero precisato che l'esclusione dalla tassazione veniva riferita a tutto il gas metano consumato per il complesso di prestazioni che vengono effettuate negli alberghi (servizio di ristorante, bar, caffetteria, lavanderia, eccetera); nel caso di bar e ristoranti annessi ad alberghi, dotato di ingresso separato e di apposita autonoma licenza, nella medesima nota, veniva prevista l'applicazione dell'imposta di consumo nella misura ridotta solamente nel caso fossero presenti due distinti contatori e limitatamente al consumo per l'attivita' alberghiera; diversamente su tutto il gas metano consumato viene applicata l'imposta nella misura ordinaria; l'onere maggiore per le imprese alberghiere e' costituito dalle spese di climatizzazione; l'utilizzazione di distinti contatori non appare tecnicamente possibile per le strutture alberghiere dotate di impianti di riscaldamento ad aria (che comprende anche il condizionamento estivo); e che ad esse, pertanto, viene applicata l'imposta nella misura ordinaria, pari a lire 296, anziche' nella misura ridotta, pari a lire 20; la realizzazione di diversi impianti di climatizzazione vanificherebbe il beneficio dell'agevolazione e che risulterebbe, per contro, irragionevole per le imprese alberghiere che dispongono di tali attrezzature rinunciare alla presenza di clientela esterna all'albergo stesso per le piu' svariate necessita' (riunioni, congressi, gruppi in transito, eccetera) -: se intenda consentire l'estensione della norma agevolativa in argomento a tutte le aziende alberghiere, prescindendo dalle licenze o gestioni che in esse possono coesistere, considerate le stesse determinazioni ripetutamente assunte dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, seppure riferite a diverse disposizioni di legge, tendenti ad equiparare le attivita' alberghiere alle imprese industriali, in quanto organizzazioni dirette a fornire servizi al cliente; ovvero se, mantenendo ferma l'attuale interpretazione della norma, possa essere considerata - ai fini della corretta applicazione dello spirito della norma in argomento e dell'equita' di trattamento fiscale dei soggetti contribuenti - in luogo della previsione di distinti strumenti di conteggio, l'applicazione di un calcolo forfettario dell'imposta dovuta nella misura piena sulla base dei volumi effettivamente utilizzati per i servizi bar e ristorazione, rispetto all'intero complesso alberghiero. (4-03814)