Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00218 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19941005
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, per conoscere - premesso che: la questione proposta riveste particolare urgenza essendo imminente la consegna del tabacco ai trasformatori; i coltivatori di tabacco dell'Alta Irpinia (AV) paventano illegalita' nei procedimenti di consegna del prodotto; sino ad oggi il Governo del Paese non ha dato attuazione all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 85/93 GU NL 12/9 del 20 gennaio 1993, il quale, conformemente all'articolo 20 paragrafo 2 del Reg. CEE n. 2075/92, obbliga ogni Stato membro a costituire entro il 30 aprile 1993 un'agenzia di controllo, finalizzata alla corretta applicazione della normativa comunitaria per il settore tabacco; la mancata costituzione della predetta agenzia non pone il Ministero per le risorse agricole nelle condizioni di effettuare i dovuti controlli; i coltivatori di tabacco non sono tutelati nei propri diritti ed in particolare vengono costretti a vendere il loro prodotto, tramite "procacciatori" a basso prezzo; il meccanismo di vendita del tabacco ai trasformatori sembra che segua il seguente itinerario: a) L'EIMA emette i certificati di coltivazione, che, dai trasformatori vengono consegnati ai coltivatori; b) i detti CDC, consegnati con notevoli ritardi ai coltivatori e distinti per categorie di prodotto, autorizzano una coltivazione esigua rispetto alla potenziale produttivita' dei coltivatori; c) i trasformatori dispongono di ulteriori quote di prodotto che distribuiscono, senza accurati controlli a taluni coltivatori, i quali, talvolta, non hanno prodotto neanche la prima quota a loro attribuita con i CDC; d) i coltivatori che hanno realizzato quote di prodotto superiori a quelle indicate nei CDC vengono avvicinati dai "procacciatori", i quali rilevano a basso prezzo il prodotto eccedente e lo trasferiscono ai coltivatori beneficiari di quote superiori e non prodotte; e) questi ultimi consegnano ai trasformatori, all'uopo compiacenti, le quote di prodotto cosi' ottenute, realizzando, e' da supporsi, reciproci illeciti guadagni; f) le associazioni di coltivatori, previste dalla normativa vigente, sono rare in talune aree del nostro Paese e, soprattutto in queste si verificano con maggior frequenza gli illeciti appena citati; g) l'assenza di sistemi di controllo efficienti, soprattutto basati sulla verifica dall'estensione delle aree destinate alla coltivazione del tabacco, verifica fatta spesso a tavolino o con sopralluoghi sicuramente superficiali, alimenta il mercato illecito e danneggia enormemente i coltivatori -: se il Ministro intenda attuare la normativa CEE prevista dai regolamenti n. 2075/92 e n. 85/93; se il Ministro intenda adottare, per l'imminente campagna di consegna del prodotto da parte dei coltivatori, i dovuti controlli mirati ad accertare se i coltivatori che beneficiano delle quote aggiuntive di riparto hanno effettivamente realizzato la produzione; se il Ministro interrogato non ritenga di dover obbligare i coltivatori di tabacco a dichiarare, fatto personale responsabilita': 1) l'estensione di terreno di proprieta' destinata alla coltivazione del tabacco; 2) l'estensione di terreno non di priorita' destinata alla medesima coltivazione; 3) la titolarita' del diritto di proprieta' del terreno coltivato a tabacco, accompagnata da una dichiarazione del proprietario attestante il rapporto instaurato con i coltivatori; 4) la quantita' di tabacco prodotta nelle singole annate dall'88 al 93, al fine di accertare la legittima titolarita' del CDC; se il Ministro non ritenga di dover intervenire per limitare il rilascio dei certificati di coltivazione ai soli coltivatori diretti ed affittuari. Valutando come eccezionale la circostanza del rilascio del certificato ad altri coltivatori che devono, in ogni caso dichiarare il proprio status. (2-00218)