Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00415 presentata da GUIDI GALILEO (PROG.FEDER.) in data 19941005
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto ministeriale 30 giugno 1994, detta disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); il citato decreto ministeriale e' stato emanato in ottemperanza a quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che impegna il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ad emanare particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' a definire le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili; il comma 9 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP mettano a punto programmi di dismissioni del patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformita' alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; tale normativa consta della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che al comma 10 dell'articolo 1 fissa i criteri per la determinazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i quali rientrano anche gli alloggi INPS, INAIL, INPDAP; il citato comma 10 stabilisce che il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministero delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la revisione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. In alternativa a quanto disposto al citato comma 10, su richiesta dell'acquirente, la determinazione del prezzo puo' essere stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente; questo ha diritto ad un'ulteriore riduzione del 10 per cento del prezzo dell'immobile se paga tutto in un'unica soluzione e ad ottenere una dilazione di pagamento su un ammontare pari al 70 per cento del prezzo di cessione ad un tasso d'interesse non superiore al tasso legale; il decreto ministeriale del 30 giugno 1994, all'articolo 2, stabilisce che il prezzo delle unita' immobiliari e' determinato da apposite commissioni nominate dal competente organo di amministrazione dell'istituto interessato e composte da tre tecnici, di cui uno scelto tra i liberi professionisti, ovvero predisposte dalla societa' di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 -: se il Ministro abbia impartito alle commissioni predette disposizioni in merito alla corretta applicazione della legge, al fine di evitare l'adozione di criteri penalizzanti per gli attuali assegnatari, ai quali spetta, per legge, il diritto di prelazione nell'acquisto degli immobili. (5-00415)