Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00232 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19941007
Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che: migliaia di pubblici dipendenti, in particolare il personale del Ministero della pubblica istruzione stanno vivendo da due anni, per quanto riguarda i trasferimenti, una situazione grottesca e surreale; la situazione che si espone dimostra, ancora una volta, come in Italia le leggi, fatte per risolvere particolari problemi sociali, vengano stravolte ed applicate in modo da favorire la furbizia, il clientelismo e la disonesta'; di solito chi partecipa ai concorsi e' costretto, una volta superate le prove, a prestare servizio in una sede lontana da casa anche migliaia di chilometri; questi ultimi nutrono una sola speranza: quella di accumulare, dopo anni di sacrifici, il punteggio per tornare o, almeno, per avvicinarsi a casa; la cosa non e' facile: le sedi sono poche e diventano sempre di meno per i continui accorpamenti: il turn-over e' lento; ogni anno sono libere per trasferimento solo poche sedi; oggi i trasferimenti sono divenuti impossibili: da due anni riesce ad avvicinarsi a casa, godendo della precedenza ed a scapito ed in beffa di piu' anziani colleghi con maggiore punteggio, un esercito sempre piu' numeroso, agguerrito, scalpitante e furbo di dipendenti i quali dichiarano di essere costretti, poveracci, ad assistere personalmente, non avendo alcun altro che possa farlo, un familiare handicappato: figli, genitori, coniugi, nonni, zii e nipoti propri e del coniuge, suoceri, cognati; il tutto a causa di un'insensata e superficiale applicazione (Ministero della pubblica istruzione ordinanza n. 321 del 20 novembre 1993) dell'articolo 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, di dubbia costituzionalita', che dice: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso in altra sede"; la legge in parola viene cosi' applicata dal Ministero della pubblica istruzione (ordinanza ministeriale citata, articolo 6-bis B03), relativamente al personale direttivo: "...il direttivo beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nel comune, nella provincia e per la provincia ove lo stesso risulti convivente e domiciliato con il soggetto handicappato..." E poi: "...la precedenza e' riconosciuta anche per i comuni di un'altra provincia confinante con quella comprendente il comune di convivenza e domicilio con il soggetto handicappato..."; e' indubbio che, anche se si e' occupati nel lavoro, si puo' sempre dare assistenza, sebbene relativa, nell'ambito dello stesso comune (trasferimento nella provincia). Ancor meglio in una sede piu' vicina dello stesso comune (trasferimento nel comune); non si riesce davvero a capire come si possa assistere un familiare, lavorando si' nella provincia (trasferimento per la provincia), ma, caso mai, a decine e decine di chilometri e ad ore e ore di distanza (ci sono province molto vaste ed accidentate); e' impossibile capire come la continua assistenza possa essere assicurata da chi lavora in una provincia confinante, magari in una sede sita a centinaia e centinaia di chilometri distante dal domicilio dell'handicappato; per quanto detto sul concetto di vicinanza ci si deve pur soffermare a riflettere: perche' il Ministero non si e' fermato alla provincia, come sarebbe stato logico, e' andato oltre, fino alla provincia confinante; di contro, per il ricongiungimento al coniuge la stessa ordinanza ministeriale attribuisce il punteggio aggiuntivo di 6 punti solo relativamente al comune di residenza dell'altro coniuge, e non a tutti i comuni della provincia o delle province vicine -: se i Ministri interpellati intendano dare alla legge n. 104 del 1992 l'interpretazione autentica voluta dal legislatore, estirpando, nella sua applicazione tutti gli abusi, le furbizie, i clientelismi e le disonesta', in quanto oggi, per una superficiale applicazione della 104/92, non si verificano trasferimenti per chi non si scopre parente di handicappati. (2-00232)