Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04139 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19941012

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il Ministero di Grazia e Giustizia ha indetto con P.D.G. del 18 novembre 1993 un concorso pubblico per esami a 764 posti da stenodattilografo, stabilendo fra i requisiti di partecipazione il possesso del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituti professionali di Stato, in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 sui profili professionali; dalla partecipazione a tale concorso e' escluso anche chi sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche se conseguito presso istituti che annoverano nel piano di studi la dattilografia e la stenografia, oltre coloro i quali abbiano conseguito l'attestato presso scuole private e si siano iscritti nelle liste di collocamento con la qualifica di stenodattilografo; a seguito di sperimentazioni in atto presso gli istituti professionali e gli istituti tecnico-commerciali di Stato, da anni in molti di essi il diploma di specializzazione in stenodattilografia non viene piu' rilasciato; cio' riduce notevolmente il numero dei possibili candidati al concorso, con il fondato rischio che attraverso l'espletamento del concorso non si riesca a coprire tutti i posti indicati nel bando; la dattilografia e soprattutto la stenografia sono discipline, le cui funzioni pratiche possono esser espletate in maniera ottimale soltanto a seguito di un assiduo esercizio nel tempo; lo stato di conoscenza delle materie e di sicurezza nell'espletamento delle mansioni richieste puo' esser accertato soltanto attraverso prove concorsuali serie e rigorose, avendo scarsa rilevanza un diploma di specializzazione conseguito anni addietro -: quale sia il numero dei candidati che, pur essendo in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso istituti che annoverino nel piano di studi la stenografia e la dattilografia o avendo seguito di propria iniziativa corsi ad hoc presso scuole private, rischiano di non essere ammessi al concorso in questione; quale sia il numero dei candidati che, seguendo un criterio restrittivo, sarebbero ammessi al concorso in oggetto; se il Ministero di Grazia e Giustizia non ritenga di dover interpretare in maniera non restrittiva il bando, ampliando la platea dei partecipanti al concorso, al fine di reperire del personale piu' idoneo a svolgere le mansioni richieste. (4-04139)

In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue. Con provvedimento del 18 novembre 1993 e' stato bandito un concorso pubblico, per esami, a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale del personale del Ministero di Grazia e Giustizia, Amministrazione Giudiziaria. Il requisito richiesto per l'ammissione e' il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da un istituto professionale. In ordine a questa specifica previsione, che ha recepito quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 1219/84 relativamente ai titoli necessari per l'accesso al profilo professionale di stenodattilografo, e' stata rilevata da piu' parti una sostanziale imprecisione: in effetti la definizione di "diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale" contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica, omettendo ulteriori specificazioni, potrebbe riferirsi sia ai titoli di studio conseguiti presso istituti professionali di Stato, quanto agli attestati di frequenza e profitto rilasciati da istituti privati o religiosi. Tuttavia si e' ritenuto di non poter pervenire ad altra determinazione, che quella di ammettere al concorso solamente i candidati in possesso del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituti professionali di Stato, considerando d'impedimento - ad ogni diversa interpretazione - il parere espresso dal Ministero della Pubblica Istruzione che, rispondendo il 22 novembre 1993 ad un quesito formulato da altra amministrazione in ordine alla validita' degli attestati rilasciati ai sensi della legge quadro in materia di formazione professionale (legge n. 845 del 21 dicembre 1978), ha specificato che debbono essere considerati titoli di studio solamente quelli conseguiti presso istituti statali o legalmente riconosciuti. Sulla base di siffatto parere, nonche' della risposta con la quale il 18 novembre 1993 il Provveditorato agli studi di Roma - interpellato al riguardo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - affermava "che il diploma di stenodattilografia e' un diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale per il commercio", si e' proceduto all'esame delle domande di partecipazione pervenute avvertendo, in sede di valutazione di alcuni titoli prodotti o il cui possesso e' stato dichiarato dai candidati, l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di giudizio. Per tale motivo, il 20 settembre 1994 e' stata inviata, alla Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione, una nota con la quale si chiedeva di conoscere le scuole e gli istituti abilitati al rilascio del diploma di specializzazione in stenodattilografia. In risposta, la sopracitata Direzione Generale rilevava che l'espressione "diploma di specializzazione" non trova corrispondenza nella realta' dell'ordinamento dell'istruzione professionale (nel quale esiste solo il diploma di qualifica conseguibile al termine del corso triennale, ed il diploma di maturita' che si consegue al termine del corso post-qualifica), esprimendo il parere che il riferimento al diploma di specializzazione in stenodattilografia poteva essere valido per gli attestati di formazione professionale regionale che hanno una disciplina nella legge 21 dicembre 1978 n. 845". Essendo stata riscontrata, quindi, un'evidente contraddizione tra tale orientamento e quanto precedentemente sostenuto dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione con la citata nota del 22 dicembre 1993, si e' ritenuto necessario chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica un chiarimento in ordine a cosa debba intendersi per "diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale", secondo la definizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 1219/84, alla quale ci si e' doverosamente attenuti nella redazione del bando di concorso. Nell'ottobre ultimo scorso tale Dipartimento ha comunicato di essere dell'avviso che l'attestato, rilasciato dagli istituti regionali ai sensi dell'articolo 14 legge n. 845/78, debba considerarsi assimilabile al diploma di specializzazione conseguito presso un istituto professionale abilitato per l'accesso al profilo professionale di stenodattilografo dal decreto del Presidente della Repubblica 1219 del 29 dicembre 1994. In considerazione di cio', si sta procedendo alla revoca di tutti i provvedimenti di esclusione dal concorso a 764 posti di stenodattilografo indetto con P.D.G. 18 novembre 1993, emessi nei confronti di tutti quei candidati in possesso degli attestati di qualifica professionale di stenodattilografo rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, i quali, pertanto, potranno regolarmente sostenere le prove d'esame. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.



 
Cronologia
venerdì 30 settembre
  • Politica, cultura e società
    Il segretario del MSI Gianfranco Fini propone lo scioglimento del partito in Alleanza Nazionale.

venerdì 14 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Si svolge uno sciopero generale, organizzato contro la legge finanziaria e il taglio delle pensioni.