Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04122 presentata da CECCHI UMBERTO (FORZA ITALIA) in data 19941012
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio ed artigianato e della sanita'. - Per sapere - premesso che: in data 11 ottobre 1994 nella MAS, fabbrica di vetroresine e laminati plastici di Bottegone alla periferia di Pistoia e' esploso un reattore chimico contenente sostanze tossico-nocive; tale nube si e' sparsa sulle aree di Valdinievole, Pistoia, Prato, fino alle porte di Firenze; si sono riscontrati casi di avvelenamento, irritazioni alle prime vie respiratorie, eritemi cutanei -: se e per quali motivi tale reattore si trova in tale zona e quali sostanze produce; se sia opportuno che un impianto di tale pericolosita' sia situato in prossimita' di centri abitati; quali fossero le misure di sicurezza adottate dalla societa' per l'incolumita' dei cittadini e delle zone limitrofe; quali provvedimenti abbiano intenzione di prendere per evitare una nuova Seveso. (4-04122)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'esplosione del reattore della fabbrica chimica MAS a Pistoia in localita' Bottegone, avvenuta alle ore 5,30 dell'11 ottobre 1994, si riferisce che in base ad un confronto avvenuto a Lucca con rappresentanti della Regione Toscana, del PMP e della USL, nonche' della documentazione trasmessa, e' risultato quanto segue: l'incidente e' consistito nella esplosione del reattore nel quale viene prodotta la resina epossidica mediante bromurazione della resina. La temperatura si innalza spontaneamente fino a 170 ^C e si mantiene tale per circa un'ora. Viene poi aggiunta altra resina liquida ed acetone, che raffredda la massa di reazione oltre a solubilizzarla. Le procedure di impianto sono interamente manuali, affidate ad un singolo lavoratore e senza l'ausilio di strumentazione automatica. L'intero sistema veniva affidato alle decisioni e, quindi, al livello di formazione dell'operatore addetto. D'altra parte deve essere ancora chiarito se la configurazione dell'impianto consentisse di intervenire sul processo in caso di anomalia o se questo, una volta deviato dal normale andamento, risultasse di fatto incontrollabile. Non risulta sia mai stato svolto uno studio, anche solo qualitativo, sulle possibili deviazioni dovute ad un non corretto dosaggio dei reagenti. Si suppone che siano stati liberati con la nube emessa dal miscelatore delle resine sintetiche circa 2.000 Kg di materia. Le sostanze presenti nel miscelatore al momento dell'esplosione erano le seguenti: Kg 2500 di resine, Kg 2000 di tetrabromurobisfenolo, Kg 1,5 di ioduro di trifeniletilfosforico, Kg 30 di acetone, quantita' indeterminate eventuali di olio diatermico ed assenza totale di PCB. Per quanto riguarda la causa occasionale del fenomeno essa potra' essere chiarita ulteriormente solo in sede giudiziaria, in quanto l'impianto si trova oggi sotto sequestro. Sono in corso indagini da parte del PMP di Pistoia e di Firenze. Si valuta siano state emesse: sostanze molto volatili che hanno interessato una zona molto vasta; si tratta, in particolare, di composti inorganici del bromo, fondamentalmente acido bromidrico, ai quali possono essere attribuiti gli effetti irritanti avvertiti da molti abitanti; composti volatili espulsi in rilevanti quantita' come fenoli e loro derivati bromurati; i fenoli possono essere usati come traccianti; composti poco volatili come diossine e loro isomeri. Intanto, per quanto riguarda i fenoli, presi come traccianti, si sono esaminate le seguenti matrici: aria all'interno del perimetro aziendale; aria all'esterno del perimetro aziendale; acque; erbe spontanee; prodotti ortofrutticoli a foglia. Dalle analisi risulta che i fenoli sono stati una delle componenti principali della emissione a seguito della esplosione. Essi, date le loro caratteristiche chimico-fisiche non dovrebbero aver interessato zone molto distanti dal luogo di emissione. Risultano presenti nelle acque del fosso Ombroncello, ma cio' probabilmente piu' a causa dell'acqua usata per raffreddare il reattore dopo l'esplosione che per una ricaduta atmosferica. Per il futuro si intende intraprendere uno studio sui pozzi della zona per verificare l'interessamento di acque profonde. Sono in corso ricerche sulle diossine ed i furani bromurati all'interno ed all'esterno dello stabilimento che richiedono tempi tecnici considerevoli. Si e' comunque tentata una prima valutazione dei possibili effetti dell'incidente sulla salute e si e' ritenuto che, con una serie di ipotesi, si dovrebbero trovare delle concentrazioni nel terreno inferiori ai limiti definiti dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale per diossine e furani clorurati (che hanno analoga tossicita'). E' evidente come queste prime valutazioni si basino su una serie di approssimazioni che andrebbero ulteriormente giustificate e che rendono fortemente aleatorie dette valutazioni. Per quanto riguarda i lavoratori, allo scopo di evidenziare eventuali effetti collegabili all'incidente, a partire dal 12 ottobre e' iniziata la sorveglianza sanitaria degli stessi. Il Sindaco di Pistoia ha provveduto con: ordinanza dell'11.10.1994 a vietare l'uso di prodotti agricoli raccolti nel raggio di 1 Km dalla MAS; ordinanza del 18.10. a prescrivere all'Azienda il monitoraggio ambientale dell'aria e del suolo intorno allo stabilimento e al suo esterno, con particolare riferimento ai bromoderivati e ai fenoli; ordinanza dell'8.11.1994 a limitare a 300 m. il raggio della zona di divieto di consumo di prodotti agricoli. La MAS non ha presentato notifica o dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88. In base agli accertamenti effettuati sulle sostanze pericolose detenute dalla Azienda si ritiene di poter escludere l'obbligo di notifica o di dichiarazione. Tuttavia l'Azienda rientra fra quelle considerate dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica, per le quali il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorita' competente, di aver provveduto alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini della sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'Azienda per fini di lavoro. L'articolo 3 non prevede, tuttavia, specifiche sanzioni. Non essendo l'Azienda fra quelle "a notifica" o "a dichiarazione" essa non era sottoposta ad istruttorie ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 da parte delle autorita' competenti. Essa, tuttavia, doveva rispettare gli obblighi generali previsti dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica. Si ritiene che cio' non sia accaduto. L'incidente avvenuto fa ritenere a questa Amministrazione che sia necessario un aggiornamento della circolare inviata alle Regioni nell'aprile del 1993 sugli obblighi previsti dal detto articolo 3. Tali obblighi non riguardano nessuna forma di comunicazione alla Pubblica Amministrazione, ma restano interni alle aziende interessate. Questa Amministrazione intende studiare un elenco di verifiche che i responsabili di dette aziende dovrebbero svolgere, dandone conto all'autorita' competente, ove questa lo richieda. Per quanto riguarda il piano di emergenza esterno si deve notare che esso e' previsto, in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e alle linee guida per la dichiarazione, di cui al DPCM n. 27 del 31.3.1989, solo nel caso di impianti "a notifica" e per quelli "a dichiarazione" per i quali si possono avere ripercussioni all'esterno della installazione. Tali piani, comunque, secondo le linee guida elaborate dal dipartimento della Protezione Civile, non prevedono, a meno di casi eccezionali, la evacuazione in quanto essa rischierebbe di provocare danni maggiori. In generale il provvedimento da adottare fino a cessato allarme e' il ripararsi nelle abitazioni o negli altri edifici interrompendo il ricambio d'aria con l'esterno. Il Ministro dell'ambiente: Baratta.