Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04177 presentata da CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA) in data 19941012
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: nel corso del 1993 e' avvenuta la stipula dei contratti collettivi per le aziende del commercio e del turismo per aziende con meno di cinque dipendenti, da parte delle sconosciute organizzazioni UCICT (Unione Cristiana Imprenditori del Commercio e del Turismo) e FENASALC-CISAL, per i lavoratori; le sedicenti "organizzazioni" sindacali sopra citate non risultano assolutamente rappresentative ne' sul piano nazionale, ne' regionale o provinciale, dato che il fenomeno appare, al momento limitato ad alcune zone della Riviera romagnola; esistono rilevanti aspetti di diversificazione nelle discipline contrattuali richiamate al punto a) rispetto a quelle prevalenti in atto nei settori interessati che sono contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra la CONFCOMMERCIO e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL; basti pensare che, al livello medio nel turismo ad una retribuzione lorda di 4.100 mila lire corrisponde un trattamento economico di 2.100 mila lire circa, che non e' prevista la quattordicesima mensilita', che l'orario di lavoro nelle aziende stagionali, arriva fino a 60 ore settimanali e cosi' via; e' anche previsto un ambiguo sistema di finanziamento alle OOSS dei lavoratori da parte delle aziende; tutto cio' altera sensibilmente il sistema di relazioni sindacali e, in particolare, le condizioni di concorrenza fra le aziende e rischia di causare l'ampliamento di un fenomeno che, ben lontano dal rappresentare una pulita realizzazione di una regola del liberismo economico, va a minare nel profondo il libero associazionismo delle imprese e dei lavoratori; per questi motivi l'accordo trilaterale sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 si poneva, tra gli altri, l'obiettivo dell'eliminazione delle cause della concorrenza sleale fra le aziende; esiste l'impegno espressamente assunto dal Governo con quell'accordo - e quindi recepito dall'attuale Governo - ad "emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l'efficacia erga omnes nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende"; il perseguimento di questo obiettivo si pone invece in palese contraddizione con quanto esposto nei punti successivi; il Direttore Generale per i rapporti di lavoro di codesto Ministero, con lettera 12604/94, avente per oggetto "FENASALC-CISAL", afferma: ".........si precisa che codesta Federazione, per il dichiarato numero di iscritti e la dichiarata diffusione sul territorio, puo' essere considerato organismo dotato di rilevanza nazionale"; in data 8 settembre 1994, con Telex n. 5919847, inviato alla Direzione Centrale Contributi dell'INPS (ufficio normativo e riscossione contributi) e all'Ufficio regionale Lavoro di Bologna, venivano impartite dalla medesima Direzione Generale del Ministero le seguenti istruzioni: ".......... tenuto conto esito ulteriori accertamenti effettuati esprimesi avviso che contratto collettivo UCICT FENASALC-CISAL aziende turismo realizza fattispecie contrattuale prevista articolo 1 comma 1 decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito legge 7 dicembre 1989 n. 389" (v. allegato 1); tutte le Sedi INPS della regione non adottano piu' provvedimenti di recupero di contributi o di disconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali a seguito delle istruzioni ministeriali citate; vi sono state, infine, svariate edizioni con modifiche alle formulazioni iniziali dei contenuti della contrattazione in argomento, tanto che non risultano piu' identici i testi depositati al CNEL, e nelle sedi periferiche del Ministero a cio' preposte (Ufficio e Ispettorato del Lavoro) -: se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sia a conoscenza ed abbia valutato la portata economica giuridica e politica dell'intera vicenda, per i risvolti che l'impostazione fin'ora seguita dal Dicastero di cui e' responsabile, puo' comportare nei confronti dell'INPS e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che sono ancora nella fase di rinnovo o di gestione iniziale dei principali contratti collettivi dei settori sopra richiamati (Confcommercio e CGIL, CISL e UIL nelle loro articolazioni di categoria); se non ritenga, quindi, di dover valutare l'opportunita' di una revisione delle recenti indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro del Ministero (telex dell'8 settembre 1994 citato); se non intenda svolgere un'accurata indagine sulla reale rappresentativita', in senso giuridico (articolo 19, legge 20 maggio 70 n. 300), delle organizzazioni UCICT e FANASALC-CISAL, anche alla luce della numerosa giurisprudenza esistente in materia e sulla reale rispondenza dei dati semplicemente "dichiarati" e gli elementi di fatto esistenti; se, al fine di evitare il ripetersi di fenomeni analoghi ed in ottemperanza ai contenuti dell'accordo del 23 luglio 1993, non voglia assumere l'iniziativa di predisporre un provvedimento legislativo in grado di fornire efficacia generale ai contratti collettivi nazionali di lavoro concordati fra organizzazioni nei fatti maggiormente rappresentative, in quei settori produttivi ove cio' sia necessario per normalizzare le condizioni della concorrenza tra le aziende. (4-04177)