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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00263 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19941024

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della funzione pubblica e per gli affari regionali, per sapere - premesso che: la Corte costituzionale con sentenza n. 416, del 1993 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5 della legge della Calabria 5 maggio 1990 n. 55 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987" recanti norme sull'assetto organizzativo degli uffici. Laddove non ha previsto la presenza in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2^ qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali; la sentenza ha di conseguenza annullato il risultato prodotto da queste commissioni mediante le graduatorie per l'attribuzione della 2^ qualifica dirigenziale e l'assegnazione delle funzioni di responsabile di settore; graduatorie, peraltro annullate anche per effetto di ordinanze espresse dal TAR della Calabria, a seguito di ricorsi proposti da vari dipendenti regionali; per effetto di questa sentenza della Corte costituzionale, pubblicata anche sul G.U. della regione Calabria (1 dicembre 1993) e notificata al personale interessato, la giunta regionale pro tempore aveva ricollocato tutto questo personale nella prima qualifica dirigenziale con atti deliberativi nominativi; successivamente la stessa giunta regionale ha proposto con apposita legge di reiterare le selezioni per la riattribuzione della 2^ qualifica dirigenziale, integrando la composizione delle commissioni di valutazione con esperti delle materie, sempre nell'ambito delle passate leggi regionali (n. 34 del 1984, n. 11 del 1987); il Commissario di Governo nella regione Calabria con nota 2161/2.01.10 dell'8 luglio 1994 ha comunicato l'annullamento ed il rinvio a nuovo esame del Consiglio con le seguenti motivazioni: 1) incoerenza con i princi'pi posti dalla legge n. 421 del 1991, articolo 2, lettera e) e dal decreto legislativo n. 29 del 1993, articoli 14 e 25 relativi alla unicita' del ruolo dirigenziale e conservazione ad personam delle qualifiche di 1^ o 2^ gia' attribuite fino all'adozione di un nuovo provvedimento per l'attribuzione di unica qualifica dirigenziale; 2) violazione del principio di contenimento della spesa pubblica giacche' l'accesso alla 2^ qualifica dirigenziale avviene in mancanza di una ridefinizione (in diminuzione) degli uffici dirigenziali e delle previste piante organiche, cosi' come previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 29/93; 3) contrasto con i princi'pi in materia di conferimento di mansioni superiori di cui alla legge n. 421 del 1992, articolo 2, lettera n) e al decreto legislativo 29 del 1993, articolo 5 giacche' si consente l'attribuzione di mansioni superiori anche a personale non gia' in possesso, della relativa qualifica alla data di entrata in vigore della citata normativa statale di riforma; in questo contesto, l'attuale giunta regionale della Calabria assume un provvedimento proprio (D.G.R. n. 4224 del 5 settembre 1994) non assoggettato a controllo, in cui disapplicando sia il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, sia le prescrizioni contenute nella nota governativa di annullamento della precedente proposta di legge regionale per la reiterazione delle selezioni per l'accesso alla 2^ qualifica dirigenziale: a) prende atto di una semplice ordinanza del Consiglio di Stato (n. 1011 del 30 agosto 1949 volta a sospendere l'efficacia di una sentenza del TAR di Reggio Calabria (n. 173 del 22 febbraio 1994) circa l'annullamento di una delle graduatorie (quella tecnica), a seguito di ricorso avanzato da un dipendente regionale; b) estende automaticamente gli effetti di quest'ordinanza alle altre graduatorie e a tutto il personale a cui era stata attribuita la 2^ qualifica; c) il contenuto di questo provvedimento, presenta evidentissimi vizi di forma: nessuna previsione finanziaria derivante dal provvedimento, la non estendibilita' a tutto il personale di un'ordinanza del Consiglio di stato, provvedimento in se' caratterizzato dalla specificita' del caso e da profili di mera opportunita'. Nel merito, si appalesa chiaramente il tentativo di ripristinare arbitrariamente, la situazione antecedente alla sentenza della Corte e al dispositivo governativo di rinvio della legge regionale prima citata; tale comportamento gravemente omissivo in materia di riorganizzazione degli uffici, e del tutto arbitrario in materia di attribuzione degli incarichi, dirigenziali, da parte della giunta regionale della Calabria, era gia' stato denunciato con un'interpellanza al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari regionali (XI legislatura, seduta del 18 ottobre 1993) in relazione ad un grave episodio di alterazione affrettata del testo di parere governativo (a firma Ministro Prandini) relativo alla legge finanziaria della Calabria per il 1993, alterazione volta ad escludere dall'approvazione un norma (l'articolo 55) contenente giusto disposizioni per la riorganizzazione della struttura burocratica e per la regolamentazione dell'assegnazione di funzioni dirigenziali; tanto piu' grave si profila questo modo di procedere della giunta regionale della Calabria, se riferito alla circostanza che la regione Calabria non ha ancora provveduto ne' alla individuazione di uffici e pianta organica, ne' alla rilevazione del personale, alla individuazione dei profili professionali, cosi' come disposto in sede di prima applicazione degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 29/93; in ragione di tali atti si e' notevolmente aggravata la condizione di generale disservizio di tutti gli uffici regionali, con evidenti svantaggi per l'intera collettivita' calabrese sia sul terreno della legalita' e trasparenza amministrativa, sia su quelle dell'impiego delle risorse finanziarie destinate alle attivita' produttive e ai servizi civili; risulta che vi sono importanti uffici regionali (bilancio, agricoltura, formazione professionale, sanita', ambiente, beni culturali ed altri) ormai prossimi al collasso operativo :- se siano a conoscenza di tale comportamento di omissione ed abuso in materia di organizzazione degli uffici e del personale da parte dell'amministrazione regionale Calabria; se intendano verificare, mediante un'opportuna indagine, natura e contenuti degli atti prodotti e in questa sede citati, al fine di ripristinare, nel rispetto dei poteri, sia coerenza agli indirizzi generali di riforma della pubblica amministrazione (decreto legislativo 29/93 e seguenti), sia legalita' amministrativa. (2-00263)

 
Cronologia
sabato 22 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia è condannata a pagare all'Unione europea una multa di 3621 miliardi di lire per non avere rispettato le quote di produzione del latte assegnate per il periodo 1989-1993.

mercoledì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il leader della Lega Nord Umberto Bossi annuncia l'uscita del suo movimento dalla maggioranza subito dopo l'approvazione della legge finanziaria.