Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00278 presentata da MASI DIEGO (MISTO) in data 19941025
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: la discussione sui ritardi nel recepimento della Direttiva europea sulla televisione gravi ed inspiegabili (o forse ancor piu' gravi se spiegabili con il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio) ha gia' da tempo evidenziato le gravi responsabilita' del Governo italiano, palesemente e volutamente inadempiente. Ma la situazione e' ancora piu' grave ed inaccettabile, se e' vero come e' vero che un contenuto quasi identico a quello della Direttiva e' oggetto della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera sottoscritta dall'Italia in seno al Consiglio d'Europa il 5 maggio 1989, ratificata con la legge 5 ottobre 1991, n. 327, firmata dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 1992 ed entrata in vigore fin dal 7 gennaio 1993 (a seguito del verificarsi della condizione dell'approvazione da parte di sette Stati di cui cinque membri del Consiglio). Poiche' l'ambito di applicazione della Convenzione e' quello delle trasmissioni che "possono essere ricevute direttamente o indirettamente in uno o piu' altri Paesi" e il rapporto esplicativo precisa che "gli sconfinamenti" di qualsiasi forma, siano essi evitabili o intenzionali, e a prescindere dai mezzi di trasmissione utilizzati (emittente terrestre, cavo, satellite) sono rilevanti al fine di determinare l'applicabilita' della Convenzione, ne consegue che le trasmissioni delle reti nazionali italiane rientrano tutte nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, sia perche' sconfinano inevitabilmente (quantomeno in Francia e in Svizzera), sia perche' vengono trasmesse via satellite anche in Paesi non confinanti. Devono ritenersi pertanto gia' vigenti: a) la norma sul tempo massimo giornaliero di 60 minuti dedicabili alla televendita; b) le norme sull'inserimento della pubblicita' all'interno dei programmi; c) la norma sull'obbligo di raggruppare la pubblicita' in modo da evitare gli spots isolati; d) il divieto per i presentatori dei telegiornali e di trasmissioni di attualita' di realizzare messaggi pubblicitari; e' a tutti evidente che le emissioni delle emittenti italiane sono palesemente contrastanti con tale normativa, e poiche' nessun intervento repressivo e' stato effettuato ad oggi dal Garante, legittimando le domande su quali interessi forti si voglia coprire anche violando la legge -: 1) se quanto sopra corrisponda al vero; 2) perche' fino ad oggi la nuova normativa non e' stata attuata; 3) a chi sia addebitabile la responsabilita' di questo comportamento omissivo; 4) cosa intenda fare il Governo per farla rispettare, facendo prevalere la legge sugli interessi privati che la contrastano. (3-00278)