Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00115 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19941103
La XIII Commissione, considerato che: le zone montane, pur scontando notevoli difficolta' relative agli insediamenti umani e produttivi, presentano notevoli potenzialita' di sviluppo; la legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha disciplinato organicamente gli interventi per le zone montane, prevedendo una serie di disposizioni particolari e di specifici incentivi idonei a consentirne un rilancio; rilevato che gli incentivi e le particolari deroghe previsti per le zone montane dalla citata legge n. 97 del 1994 non hanno per ora trovato attuazione e si e' anzi assistito, in qualche caso, ad un processo regressivo; rilevato in particolare che: non e' stata ancora quantificata l'entita' del Fondo nazionale per la montagna, previsto dall'articolo 2 della legge; non ha trovato applicazione la disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 10, relativa alla riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi elettrici; il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, piu' volte reiterato (decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, e decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559), ha limitato ai comuni compresi nei territori di cui all'obiettivo 5b, cosi' come definito dai regolamenti dell'Unione europea, gli aiuti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nei comuni montani del centro-nord aventi meno di 5 mila abitanti, previsti dall'articolo 13 della legge; e' stata soppressa, in sede di conversione, alla Camera, la disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, con la quale veniva stabilita la cessazione dell'efficacia del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, concernente la possibilita' di accedere al concordato fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani con meno di mille abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti; con delibera del CIPE in data 13 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 29 aprile 1994, e' stato istituito un comitato tecnico interministeriale per la montagna, con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge in oggetto, ma tale Comitato non risulta ancora costituito ed operante; impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinche' le misure per le zone montane previste dalla legge n. 97 del 1994 abbiano sollecitamente e globalmente concreta ed organica attuazione. (7-00115)