Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00124 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19941110
La XIII Commissione, considerato che: le zone montane, pur condizionate da notevoli difficolta' relative agli insediamenti umani e produttivi, presentano notevoli potenzialita' di sviluppo; la legge 31 gennaio 1994, n. 97, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, afferma l'interesse nazionale della montagna, dato il notevole ruolo da essa svolto nell'equilibrio complessivo del Paese, e definisce una serie di misure e di incentivi, di ordine sia sociale che economico, per consentire un adeguato sviluppo, assicurando il mantenimento e la realizzazione di una rete di servizi qualificati ed in grado di determinare condizioni di vita civili per le popolazioni; rilevato, pero', che gli incentivi e le particolari deroghe previsti per le zone montane dalla citata legge n. 97 del 1994 non hanno per ora trovato attuazione e si e' anzi assistito, in qualche caso, ad un processo regressivo; rilevato in particolare che: non e' stata ancora quantificata l'entita' del Fondo nazionale per la montagna, previsto dall'articolo 2 della legge; non ha trovato applicazione la disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 10, relativa alla riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi elettrici; il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, piu' volte reiterato (decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, e decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559), ha limitato ai comuni compresi nei territori di cui all'obiettivo 5b, cosi' come definito dai regolamenti dell'Unione europea, gli aiuti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nei comuni montani del centro-nord aventi meno di 5 mila abitanti, previsto dall'articolo 13 della legge; il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, aveva stabilito la cessazione dell'efficacia del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, concernente la possibilita' di accedere al concordato fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani con meno di mille abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti e soltanto l'intervento della Camera, in sede di conversione, ha consentito di sopprimere tale disposizione; le iniziative di accorpamento e razionalizzazione delle classi nella scuola materna e dell'obbligo e nella scuola media hanno interessato i territori montani con gli stessi parametri delle aree metropolitane e di quelle ad alta densita' di popolazione e cio' ha comportato, in molti casi, la soppressione delle scuole, con gravi disagi per i bambini e gli studenti residenti nei comuni montani; e' stata riaffermata dalla Camera, nella seduta di lunedi' 7 novembre 1994, la particolare condizione dei territori montani in relazione alla disattivazione degli ospedali con meno di 120 posti-letto, dando facolta' alle regioni di decidere in merito al mantenimento in attivita' de8li stessi qualora ricadano sui territori montani; le recenti calamita' naturali hanno evidenziato la urgenza ed indifferibilita' di un intervento organico di sistemazione idrogeologica del territorio, di sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua, di difesa e valorizzazione ambientale, da attuarsi anche con un adeguato sostegno alle imprese agro-silvo-pastorali attraverso la definizione di programmi finalizzati in tal senso, ma anche la necessita' di dotare il territorio montano di un efficiente e qualificato servizio di protezione civile; con delibera del CIPE in data 13 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e' stato istituito un Comitato tecnico interministeriale per la montagna, con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge in oggetto, ma tale Comitato non risulta ancora operante; impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinche' le misure per le zone montane previste dalla legge n. 97 del 1994 abbiano concreta ed organica attuazione nel piu' breve tempo possibile, in relazione ai tempi tecnici necessari e comunque entro e non oltre il 30 maggio 1995, provvedendo in particolare: ad attivare il Comitato tecnico interministeriale per la montagna; a costituire il Fondo nazionale per la montagna, definendo l'entita' delle risorse ad esso destinate; a definire un programma di intervento organico di sistemazione idrogeologica del territorio e di valorizzazione ambientale attraverso misure di sostegno alle imprese agro-silvo-pastorali, alle regioni ad agli enti locali; a realizzare una rete qualificata del servizio della protezione civile strettamente collegata alle particolari condizioni territoriali delle zone montane; a vincolare i diversi livelli della pubblica amministrazione (centrali, regionali, locali) al rispetto della legge n. 97 del 1994 ed alla determinazione di parametri e strumenti legislativi ed amministrativi coerenti con lo spirito ed il dettato della legge stessa. (7-00124)