Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05376 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19941117
Ai Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: la legge n. 390 del 1992 prevedeva e prevede, positivamente, l'accoglienza in Italia degli sfollati e dei profughi da tutte le repubbliche ex jugoslave, ed in particolare di coloro che abbiano rifiutato di impegnarsi nel conflitto armato; due circolari dell'allora Capo della polizia Parisi, rispettivamente del 20 aprile e del 7 maggio 1993, escludevano dal diritto all'accoglienza i profughi entrati in Italia prima del giugno 1991 (data convenzionale di inizio del conflitto) e coloro che avessero gia' ricevuto un decreto di espulsione dall'Italia; i censimenti effettuati dal Consiglio italiano rifugiati fra i profughi nelle citta' di Venezia, Bologna e Firenze dimostrano che queste esclusioni conducono al diniego di accoglienza per numerose persone effettivamente profughe di guerra, nel senso che erano entrate in Italia prima della guerra e sono rimaste tagliate fuori dalla madrepatria, oppure avevano ricevuto decreti di espulsione unicamente motivati dall'assenza di uno strumento di regolarizzazione e delle relative direttive di attuazione; le direttive di attuazione della legge n. 390 del 1992, emesse dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio il 14 aprile 1994 e trasmesse il 26 luglio 1994 dal ministro dell'interno a tutte le prefetture e le questure, ribadiscono il diritto al soggiorno per motivi umanitari per tutti gli sfollati, ed in particolare per disertori, renitenti alla leva ed obiettori di coscienza, minori, feriti e malati e loro accompagnatori, parenti di persone gia' accolte in Italia, e persone in possesso di lettera di accompagnamento rilasciata dall'Acnur; risulta pero' che numerose questure, fra le quali quelle di Udine e Trieste, interpretino in senso estremamente restrittivo tali direttive, considerando vincolante il possesso della lettera dell'Acnur (che peraltro l'Acnur ancora non rilascia), richiedendo una prova della situazione di renitenza alla leva (e non una "successiva verifica", come dettano le direttive governative), e discriminando arbitrariamente fra le persone provenienti dalle dverse repubbliche ex jugoslave; risulta inoltre che numerose questure pongano ostacoli al rinnovo annuale del permesso di soggiorno per motivi umanitari (previsto "fino alla cessazione dello stato di guerra" dalla circolare n. 15 del 1993 del ministro dell'interno), richiedendo impossibili documentazioni sulla sussistenza degli originali requisiti per il soggiorno in Italia; circa duemila profughi sono tuttora ospitati, a costi elevati e senza alcuna prospettiva di autosufficienza ed inserimento sociale, nei centri di accoglienza collocati generalmente in ex caserme nell'Italia nordorientale, centri che potrebbero essere utilmente riconvertiti in centri di transito per i nuovi arrivi, mentre gli attuali ospiti andrebbero ridislocati sul territorio nazionale secondo un preciso piano governativo di concerto con gli enti locali, analogo a quello messo in atto per gli albanesi nel 1991; nonostante che la legge n. 390 del 1992 preveda interventi per il sostegno economico e sociale dei profughi, decine di migliaia di altri profughi sono dispersi sul territorio nazionale, spesso nei campi nomadi (impropriamente, non trattandosi per lo piu' di nomadi anche quando i profughi siano di etnia e lingua Rom), senza alcun censimento ed intervento organico se non quelli decisi localmente dalle amministrazioni od imposti dalle emergenze sociali o igienico-sanitarie, come nel caso di Firenze; nuovi afflussi si verificano quotidianamente, sia da repubbliche ed aree tuttora percorse o segnate dalla guerra, sia da zone - come la Macedonia o il Kossovo - dove non c'e' guerra guerreggiata ma si verificano discriminazioni e spesso violenze ai danni di minoranze etniche -: se non ritengano necessario rivedere le circolari citate, allargando la possibilita' di accesso al soggiorno per motivi umanitari a tutti i profughi presenti in Italia - fatta salva ovviamente una verifica da effettuarsi caso per caso, per evitare abusi -, e verificare l'attenta applicazione delle direttive governative, da parte delle questure, prefetture e posti di frontiera interessati, sia al momento dell'ingresso in Italia che all'atto dell'emissione o rinnovo del permesso di soggiorno; se non ritengano urgente la predisposizione di un piano nazionale per il sistematico censimento, la sistemazione abitativa e l'inserimento sociale dei profughi, facendo uso dei fondi rivenienti dalla legge n. 390 del 1992 ed eventualmente dei fondi destinati allo stesso scopo dall'Unione Europea, e provvedendo al graduale svuotamento sia delle ex caserme nell'Italia nordorientale che dei luoghi di precaria sistemazione nei campi nomadi, nonche' all'insediamento di centri di orientamento ed accoglienza dei profughi gestiti in collaborazione con il volontariato presso le frontiere. (4-05376)