Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00152 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19941201
La XIII Commissione, considerato che: il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, ha stabilito, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presi'di sanitari; in particolare, gli articoli 4 e 5 e gli allegati 3 e 4 del citato decreto hanno definito la documentazione che deve essere fornita dagli imprenditori agricoli al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativa ai trattamenti in agricoltura; non sono state attuate le direttive contenute nel decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 436, ed in particolare non sono stati individuati i soggetti esentati dall'applicazione degli obblighi di cui ai citati articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive di rilevanza marginale; la documentazione prevista per la tenuta delle schede di cui ai gia' citati articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e' estremamente complessa e deve essere applicata da 2.500.000 circa di aziende agricole a partire dal 1^ gennaio 1995; l'Amministrazione pubblica, sia a livello nazionale che regionale, non ha sufficienti strutture per sostenere l'avvio della tenuta del registro dei trattamenti (vidimazione dei registri per 2.500.000 di aziende) nonche' la successiva fase di ricevimento ed elaborazione delle schede; l'elaborazione dei dati provenienti da tale numero di aziende comporta un ingente investimento di risorse pubbliche; le motivazioni di carattere ambientale e sanitario che hanno portato all'emanazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in particolare per l'inquinamento delle acque potabili, sono state superate nella maggior parte del territorio italiano; impegna il Governo a differire il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, rispettivamente al 28 febbraio 1997 ed al 1^ gennaio 1996; a riesaminare entro il 31 luglio 1995 tutta la disciplina relativa all'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti per gli utilizzatori di presi'di sanitari nel settore agricolo, assumendo le opportune iniziative, anche di ordine legislativo. (7-00152)