Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06114 presentata da MASINI MARIO (FORZA ITALIA) in data 19941214
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere - premesso che: il diritto del pubblico impiego eletto negli enti locali, nel caso in cui trattasi di docenti, contrasta con il diritto degli studenti ad avere un insegnamento continuativo ed efficace; tale diritto non e' garantito causa l'improvvisa e frequente chiamata dell'eletto all'espletamento degli impegni amministrativi derivanti dall'elezione; e' notoria l'impossibilita' di sostituire i docenti se non nell'ipotesi in cui questi siano continuativamente assenti per un periodo non inferiore a giorni undici -: se non si ravvisi l'opportunita', con un provvedimento di urgenza, di dare una piu' rispondente aderenza alle necessita' derivanti dal caso summenzionato, con una modifica alla legge n. 816/55 ed al decreto-legge 440/92. (4-06114)
Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative idonee a consentire ai docenti eletti a cariche pubbliche di poter attendere al mandato ricevuto senza arrecare pregiudizio alla continuita' didattica, tenuto conto che la legge n. 816 del 1985, in atto disciplinante la materia, non tutelerebbe adeguatamente il diritto allo studio degli studenti. Al riguardo, si fa presente, che il problema segnalato e' stato preso nella dovuta considerazione dal recente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto, com'e' noto, il 4 agosto 1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 settembre 1995. Infatti, l'articolo 45 di tale contratto, ha anzitutto sancito l'obbligo dei docenti che ricoprano cariche elettive di presentare, ogni trimestre, alla scuola o alle scuole in cui prestano servizio apposita dichiarazione circa gli impegni da assolvere per l'espletamento di tale carica nel trimestre successivo, nonch! a comunicare mensilmente la conferma o le eventuali variazioni degli impegni gia' dichiarati. Tali dichiarazioni hanno ovviamente lo scopo di consentire alla scuola di venire a conoscenza dei periodi di assenza dei docenti interessati in tempo utile per adottare le eventuali, conseguenti determinazioni, in conformita' di quanto stabilito dal 30^ comma dello stesso articolo 45. Detto comma, infatti, afferma testualmente: 'qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuita' didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato, puo' farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, semprech! non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione'. Il medesimo articolo aggiunge, inoltre, che per tutta la durata della nomina del supplente, il docente rivestente cariche elettive, ove non sia impegnato nell'espletamento dei connessi adempimenti, 'e' utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio'. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.