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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06459 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950111

Al Ministro dell'interno. - Per conoscere: quali iniziative intenda assumere per risolvere la situazione di oggettivo pregiudizio per coloro i quali hanno ottenuto, nei confronti di Comuni dissestati, sentenze recanti il riconoscimento di crediti, con interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre la normativa che riguarda il dissesto prevede il pagamento del solo capitale. (4-06459)

La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde. L'articolo 21, c. 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, stabilisce che, in deroga ad ogni altra disposizione, i debiti insoluti, dalla data di deliberazione di dissesto, non producono pi' interessi, rivalutazione monetaria od altro; le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Tale disposizione normativa e' stata di recente superata con l'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995 ed entrato in vigore il 17 maggio 1995. L'articolo 37 di tale decreto legislativo n. 77 del 1995 dispone che gli enti locali provvedono con delibera consiliare periodica, stabilita dal proprio regolamento di contabilita', e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, a riconoscere la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri casi, anche da sentenze passate in giudicato o da sentenze immediatamente esecutive. Tale nuova disposizione consente agli enti locali di poter provvedere, pertanto, anche al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria di debiti derivanti da sentenze emesse dall'autorita' giudiziaria. Per il finanziamento delle spese suddette derivanti da debiti fuori bilancio, l'ente puo' ricorrere sia all'utilizzo di tutte le entrate per l'anno in corso e per i due successivi, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, sia dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonch!, ai sensi degli articoli 44 e seguenti dell'anzidetto decreto legislativo n. 77 del 1995, a mutui passivi. Il Ministro dell'interno: Coronas.



 
Cronologia
domenica 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia entra a far parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 1995-96.

venerdì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Lamberto Dini, già Ministro del Tesoro nel precedente governo Berlusconi, l'incarico di formare un nuovo governo.