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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00684 presentata da CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950111

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso: che in data 17 dicembre 1994 presentava interrogazione con risposta urgente in Commissione per fatti concernenti la Napoletanagas; che a seguito di ulteriori notizie assunte occorre integrare l'interrogazione gia' presentata; che l'articolo 13 della Convenzione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile allegata alla Convenzione Rep. n. 17 del 15 aprile 1992 sottoscritta tra il comune di Sparanise e la Napoletanagas, prevede che le tariffe di vendita dell'acqua potabile saranno quelle fissate dal CPP o da altro ente a cui per legge fosse demandata tale specifica competenza; che, inoltre, sempre l'articolo 13 della Convenzione prevede che, ove venisse meno la disciplina dei prezzi amministrati, le tariffe saranno determinate d'intesa tra le parti; che la Napoletanagas, arbitrariamente e senza alcun titolo giuridicamente valido, per il periodo agosto 1992/giugno 1993, ha applicato una tariffa di lire 1.000 al mc.; che tale tariffa risulta, allo stato, addirittura superiore alla tariffa agevolata e base, pari rispettivamente a L/mc 515 e L/mc 750, successivamente approvata in data 18 giugno 1993 dal Comitato Provinciale Prezzi di Caserta con provvedimento n. 18 (in F.A.L. del 3 luglio 1993); che ai sensi dell'articolo 14 del D. Lg. C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, e' reato vendere o mettere in vendita merci ovvero offrire ed eseguire servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti dal C.I.P. o dal C.P.P. o da altro organo; che nel caso di specie ne' il C.P.P. di Caserta, ne' il comune di Sparanise hanno mai approvato una tariffa per il periodo agosto 1992/giugno 1993, pari a lire 1.000 al mc., base ed agevolata; che allo stato esiste solo una delibera G.M. n. 56 del 10 novembre 1993 che prevedeva per il periodo 1^ gennaio 1992/31 luglio 1002, un canone fisso forfettario di lire 207.100, peraltro mai concretamente richiesto alla cittadinanza, nonche' una delibera G.M. n. 91 del 15 febbraio 1992 (ratificata con Del. G.M. n. 279 del 4 maggio 1993) con la quale il canone per l'anno 1991 forfettario veniva stabilito in lire 81.000; che, quindi, la tariffa applicata arbitrariamente dalla Napoletanagas e' assolutamente ingiustificata e lesiva degli interessi e diritti della cittadinanza; che il reato di cui all'articolo 14 del D. Lg. C.p.S. n. 896/47 e' punito con la reclusione fino a tre anni, che possono aumentare fino a sei, se il fatto riveste carattere di particolare gravita'; reclusione inoltre accompagnata da una pesante multa. Per la irrogazione di tali pene si procede inoltre con rito direttissimo; che oltre l'indubbia gravita' della predetta sanzione penale, la normativa in materia prevede una serie di sanzioni amministrative di natura interdittiva a carico di coloro che siano denunciati per il reato cui si e' descritta la fattispecie. Denuncia che viene segnalata al CIP e ai Ministri competenti, cioe' ai Ministri nella cui materia di competenza ricade l'infrazione al provvedimento autoritativo di prezzi; che tali sanzioni consistono nell'escludere il denunciato, per non oltre un anno, dall'assegnazione di materie prime; dei prodotti industriali e agricoli e dei contingenti di esportazione ed importazioni, nonche' dalle gare previste dal regolamento per la contabilita' dello Stato. Ed ancora: il presidente del CIP, udito lo stesso Comitato, puo' sospendere per non piu' di un anno il denunciato da qualsiasi licenza o da autorizzazioni inerenti all'attivita', che abbia dato luogo all'infrazione; che si tratta, peraltro, di sanzioni irrogabili con esercizio di potere discrezionale da parte dell'autorita' competente, sicche', per un verso, e' supponibile che la loro irrogazione avvenga con riguardo all'entita' della denuncia e sia o rimanga subordinata al suo esito avanti al giudice penale; per un altro, che ne sia immediatamente disposta l'applicazione - passibile tuttavia di revoca - di fronte alla gravita' dell'infrazione e della immediatezza delle sue conseguenze; che al di la' degli aspetti penali della vicenda l'aver applicato una tariffa di lire 1.000 al mc. rappresenta una grave violazione della convenzione di concessione tale che imponeva senza indugio la decadenza automatica della stessa, da parte del comune di Sparanise; che l'Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini di Sparanise, nella persona del Presidente, signor Mario Vigiano, ha denunciato i fatti di cui sopra alla Procura della Repubblica e/o il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonche' ha invitato il comune, ai sensi della legge n. 241 del 1990, a compiere gli atti conseguenti; che le denunce di cui sopra non hanno sortito alcun effetto, se non quello di interrompere l'erogazione dell'acqua al signor Mario Vigiano ed altri due promotori dell'Associazione -: se non intenda aprire un'inchiesta amministrativa tendente ad appurare se sussistano tutti gli elementi di legalita' e legittimita' nell'operato del comune e della Napoletanagas e, se non si ipotizzino elementi di reato nelle azioni intraprese dalla societa' e dal comune. (5-00684)

 
Cronologia
domenica 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia entra a far parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 1995-96.

venerdì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Lamberto Dini, già Ministro del Tesoro nel precedente governo Berlusconi, l'incarico di formare un nuovo governo.