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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06467 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950111

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per i beni culturali ed ambientali e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: la legge n. 717 del 27 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960 (recante "Norme per l'arte nei pubblici edifici" e comunemente detta "legge del 2 per cento"), e' spesso disattesa e/o male applicata, sia a causa di disinformazione da parte degli enti che bandiscono i concorsi, sia per la mancanza di una chiara e precisa regolamentazione che sia comune a tutti gli enti che si trovano nel caso di dover applicare la legislazione onde dare garanzie e certezza della legge agli artisti che partecipano a questi concorsi; nella scorsa legislatura fu presentata dall'interrogante insieme ai deputati Parlato, Valensise, Poli Bortone una proposta di legge (n. 1048 del 18 giugno 1992) per l'"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mancata applicazione della riserva del 2 per cento dell'importo relativo alla costruzione di edifici pubblici da destinare ad opere d'arte"; un caso emblematico a questo proposito e' costituito dalla costruzione del palazzo di Giustizia di Genova, dove si e' determinata una violazione dei diritti degli artisti, come gia' richiamato all'attenzione del Governo con le interrogazioni dello scrivente deputato, nella passata legislatura, del 22 settembre 1992 e del 6 luglio 1993; per la corretta applicazione della normativa vigente occorrerebbe, in particolare, un unico schema di bando di concorso che fosse applicabile da tutti gli enti in quanto vi e' spesso difformita' nei bandi da uno all'altro, considerando che, ad esempio, in alcuni bandi verrebbe richiesta la residenza e non la cittadinanza italiana; questo potrebbe avere senso se fatto come recepimento di alcune istanze della Comunita' Europea, nel qual caso dovrebbe essere recepito da tutti, ma dovrebbe anche avere reciprocita' per tutti i Paesi membri; si dovrebbero, altresi', stabilire tempi precisi da applicare da parte degli enti banditori di concorsi per l'indizione degli stessi, ad esempio di un mese dall'approvazione del progetto del manufatto in cui andranno le opere di abbellimento; il progetto dovrebbe identificare con precisione la tipologia delle opere d'arte e gli spazi e luoghi dove vanno collocate, per non incorrere nel dover ripetere i bandi a causa di errate richieste che non trovano all'atto pratico concrete possibilita' di realizzazione, sicche' l'ente banditore dovrebbe mutare sostanzialmente, in un bando successivo, le sue richieste; ma tali richieste potrebbero essere mal valutate anche in seconda istanza, danneggiando gli artisti partecipanti, che si impegnerebbero cosi' in un'opera che in realta' non potra' essere presa in considerazione, al di la' della sua qualita' estetica, a causa di un'errata identificazione del luogo e dello spazio in cui si vorrebbe collocarla, come e' in concreto avvenuto con il concorso per le opere di scultura per il ricostruito teatro "Carlo Felice" di Genova, dove si e' giunti, per le opere di scultura, alla terza indizione del concorso; si potrebbe, a questo proposito, stabilire che, qualora il progetto non identifichi o comporti l'identificazione degli spazi e delle tipologie delle opere d'arte, queste dovranno appartenere alla categoria delle "opere mobili", cioe' pitture, sculture o quant'altro, che potranno essere adibite all'abbellimento di uffici, sale d'attesa o altri spazi idonei; e' altresi' importante stabilire che la Commissione Giudicatrice si riunisca a breve termine dalle date di scadenza per la consegna degli elaborati da parte degli artisti concorrenti, ad esempio trenta giorni, per una loro pronta valutazione; e' necessario anche controllare che la composizione della Commissione Giudicatrice avvenga secondo i dettami della legge, cosi' da non permettere casi come quello della Commissione nominata con delibera del comune di Genova n. 946 del 10 maggio 1994, per il bando di concorso delle opere del Cimitero dei Pini Storti in Genova-Sestri Ponente, dove i membri sono dieci anziche' nove come prescritto dalla legge, e dove si attribuisce al voto del presidente, in caso di parita', la prevalenza; centrale sarebbe addivenire ad una accelerazione dei tempi di realizzazione, contrastando con efficacia il malcostume ricorrente dei tempi lunghissimi, cosi' come l'esempio emblematico del predetto concorso per il Cimitero genovese dei Pini Storti, dove i tempi di consegna dei manufatti scadevano nel 1989 e vi e' stata la nomina di alcuni Commissari - composta irregolarmente come sopra descritto - il 27 ottobre 1994; questi notevolissimi ritardi vanno considerati anche alla luce di un fatto rilevante come e' quello della svalutazione e dell'aumento dei costi di produzione: i centocinque milioni di lire previsti dal bando per un'opera in bronzo avevano un valore che oggi, dopo alcuni anni, e' indubbiamente diverso, con i costi che l'artista deve affrontare gravitati - materiale e fusione - per cui lo stesso artista che ha progettato l'opera nel 1989 si trovera' nel 1994 con margini tanto risicati da dover svolgere un lavoro a titolo pressoche' gratuito ovvero rinunciare, con frustrazione per l'artista; si dovrebbe percio' ipotizzare che, nel caso di ritardi dovuti a responsabilita' dell'ente banditore, la somma stabilita per le opere d'arte venga rivalutata in base all'inflazione reale; la legge che disciplina la materia prevede gia' gli strumenti amministrativi per verificare l'applicazione della legge stessa, che pero' rimangono inapplicati: il collaudatore delle opere non dovrebbe dare il suo benestare se l'edificio, la struttura o quant'altro deve essere collaudato non sia completo delle opere d'arte, ma i collaudatori non ne tengono evidentemente conto; a questo proposito si sono avute polemiche circa l'edificio del palazzo di Giustizia di Genova - come riportato anche dalla stampa, "Il Corriere Mercantile" del 1^ dicembre 1989, e del 31 agosto 1991 - e si potrebbe vedere una soluzione, per rendere questa disposizione piu' pressante, se si ipotizzasse, nel caso di inadempienze, il reato di omissione di atti d'ufficio; pare comunque veramente anomalo che, in un ambito cosi' importante della attivita' artistica, non esista uno specifico organismo preposto al controllo, e/o del Ministero dei beni artistici e culturali, e/o del Ministero dell'interno, competente sul controllo degli enti locali, e/o del Ministero dei lavori pubblici -: quale sia la posizione in merito del Governo; per quale ragione la Commissione Giudicatrice le opere di abbellimento del Cimitero dei Pini Storti di Genova sia composta da dieci membri anziche' nove come prescritto dalla legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata con la legge n. 237 del 3 marzo 1960; se corrisponda al vero che secondo la prassi tali commissioni sono valide solo se all'atto della loro costituzione sia presente il plenum dei componenti le stesse, come risulterebbe dai verbali della commissione relativa al concorso per le opere di abbellimento del Teatro Carlo Felice di Genova del 27 febbraio 1991 e del 6 giugno 1991; in caso affermativo, per quale ragione la Commissione Giudicatrice di abbellimento del Cimitero dei Pini Storti di Genova riunitasi il 27 ottobre 1994 sia stata considerata costituita regolarmente nonostante l'assenza di tre membri. (4-06467)

 
Cronologia
domenica 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia entra a far parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 1995-96.

venerdì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Lamberto Dini, già Ministro del Tesoro nel precedente governo Berlusconi, l'incarico di formare un nuovo governo.