Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06528 presentata da GATTO MARIO (PROG.FEDER.) in data 19950111
Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato. - Per sapere - premesso che: la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 7204 del 6 agosto 1991, deliberava a favore della societa' FALCO s.r.l., con sede in Aversa (Caserta) al viale Europa n. 25, la concessione mineraria di acqua minerale denominata "Azzurra" sita in territorio del comune di Fondi, contestualmente approvando il progetto per la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento con dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ex articolo 32 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed istituendo le zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale; ai sensi della legge regionale n. 90 del 26 giugno 1990, le delimitazioni delle zone di protezione costituiscono stralcio di piano regionale delle acque minerali e territoriali ed il comune di Fondi (ai sensi dell'articolo 39 1, Cit.) avrebbe dovuto, entro quattro mesi dalla deliberazione della Giunta regionale, adeguare il proprio piano regolatore ed autorizzare, quali "opere di pubblica utilita'" le opere necessarie per la realizzazione dei progetti degli stabilimenti approvati dalla Giunta regionale; l'individuazione di una sorgente di acqua minerale e la realizzazione di iniziative industriali e commerciali connesse dovrebbero costituire progetto che, per i positivi riflessi economici ed occupazionali, dovrebbe essere quanto meno sostenuto e incoraggiato e non, come piu' innanzi esposto, addirittura ostacolato dagli amministratori locali; nel caso di specie, invece, dal momento del rilascio della concessione, la Amministrazione del comune di Fondi, ed in particolare il sindaco pro tempore signor Arcangelo Rotunno, hanno adottato e posto in essere una serie di comportamenti e provvedimenti palesemente illegittimi, dilatori e strumentali, al solo fine di non dare esecuzione ai provvedimenti regionali e rendere inutilizzabile la concessione e la realizzazione delle opere; il comune di Fondi, che pure non aveva sollevato obiezione alcuna nel procedimento amministrativo di concessione, impugnava poi il provvedimento concessorio dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone la sospensiva, ma la I Sezione del Tribunale amministrativo con decisione n. 363 del 1994 ne respingeva la richiesta; il comune di Fondi ometteva, quindi, di adottare gli atti dovuti ed anzi frapponeva ad ogni richiesta atti e comportamenti ostruzionistici, con la deliberata volonta' di impedire il legittimo esercizio dei diritti del concessionario; il sindaco pro tempore negava a piu' riprese la obbligatoria vidimazione dei documenti ed atti necessari per l'inoltro al Ministero della sanita' della richiesta del concessionario per il riconoscimento della sorgente di acqua minerale naturale, decidendo arbitrariamente di non voler adottare, e neanche sottoporre all'esame degli organi comunali, alcun provvedimento - pur obbligatorio - di adeguamento del P.R.G.; di fronte alla richiesta di concessione per la realizzazione dello stabilimento, dopo aver lasciato trascorrere alcuni mesi senza adottare provvedimento alcuno, solo dopo la formale diffida inoltrata dal legale della societa' FALCO s.r.l., il sindaco decideva di sottoporre, senza aver dapprima richiesto il prescritto parere della Commissione edilizia, competente per materia, la pratica al Consiglio comunale, ottenendone il parere contrario, anche perche', come risulta dalla deliberazione, ne' il Sindaco, ne' il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ne' il Segretario comunale, nel far riferimento a incompatibilita' con il PRG, avevano ritenuto di dover informare il Consiglio stesso che le opere da considerarsi di pubblica utilita' e la variante di PRG obbligatoria; il CORECO sezione decentrata di Latina, con decisione n. 19 del 30 agosto 1994, prima nominava il geometra Giorgio Silipo commissario ad acta per la adozione di tutti i provvedimenti necessari e dovuti di adeguamento del PRG del comune di Fondi al provvedimento regionale, quindi, con successivo provvedimento del 22 settembre 1994, sospendeva il mandato del Commissario stesso, a seguito di una nota del Commissario prefettizio del comune di Fondi n. 1/14029 del 10 settembre 1994, con la quale si riteneva di dover informare della "volonta' contraria piu' volte espressa dall'Amministrazione comunale di Fondi, dalle Associazioni culturali ed ambientali e dalla Comunita' intera" e della eventualita' di possibili "manifestazioni eclatanti di protesta e tutela dei propri interessi" da parte di cittadini, e da qui la pretesa richiesta di sospensione per la presunta "tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine" (a quanto risulta, gli organi competenti e le forze dell'ordine nulla avevano rilevato al riguardo) -: quali siano le motivazioni che hanno spinto il sindaco pro tempore e l'Amministrazione del comune di Fondi ad ostacolare l'avvio di un'attivita' imprenditoriale che avrebbe certamente creato nuovi posti di lavoro in una realta' come quella del comune di Fondi, profondamente segnata da problemi economici ed occupazionali; se i Ministri interrogati, accertate le modalita' di svolgimento dei fatti, intendano intraprendere iniziative nell'ambito delle rispettive competenze ed adottare gli opportuni provvedimenti in ordine alle ipotetiche responsabilita' ravvisabili nel comportamento e nelle omissioni di atti dovuti da parte del Sindaco dell'Amministrazione del comune di Fondi; se le iniziative che si intendano assumere vogliano porre termine ad una situazine di palesi finalita' persecutorie nei confronti di onesti ed incensurati cittadini che hanno avuto il solo torto di volersi impegnare nell'imprenditoria e di credere nelle istituzioni. (4-06528)