Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06553 presentata da FALVO BENITO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950117
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il terreno di proprieta' privata, sito in localita' "Malavicina" del comune di Zumpano (CS), venne sottratto alla libera disponibilita' degli aventi diritto e, con immensi danni, assoggettato al vincolo di servitu' militare, per poligono di tiro ed esercitazioni armate, con decreto n. 3364 del Comando Comiter di Napoli adottato il 9 ottobre 1989; ad oggi tale terreno, confinante col perimetro urbano della citta' di Cosenza, e' laterale a zona abitata da piu' famiglie ed alla frequentatissima superstrada Cosenza-Crotone, oltre ad essere ubicato nelle immediate vicinanze dall'ipermercato "Al Gran Sole", frequentato quotidianamente da diverse migliaia di cittadini; dopo ingenti spese ed attese di anni il proprietario del terreno ha ottenuto giustizia con sentenza del 15 febbraio 1994 del TAR della Campania - sezione 1 - che ha annullato il premenzionato decreto Comiter e, successivamente in data 12 luglio 1994, con confermativa ordinanza n. 908, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda incidentale di sospensione; nonostante "atto di diffida e messa in mora" ritualmente notificate il 4 agosto 1994 dal proprietario al predetto Comiter, oltre che al Comando militare di zona di Cosenza, al sindaco pro tempore del comune di Zumpano ed al competente Ministro della difesa in Roma - via XX Settembre, 8 - in violazione anche della normativa di cui all'articolo 388 del codice penale, il Comando regionale militare meridionale con sede in Napoli - disattendendo gli obblighi nascenti da una sentenza - in data 6 ottobre 1994 ha deciso per altro decreto - n. 3470 - che ancora impone "vincoli di servitu' militare" per lo stesso terreno ricadente in zona oggi frequentatissima -: se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per la restituzione immediata del terreno al legittimo proprietario, libero e sgombero di persone e di cose, previa revoca del decreto n. 3740 del 1994 immotivabile, persecutorio ed emesso contro legge. (4-06553)
Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ordine ai quesiti formulati dall'Onorevole interrogante sul poligono di San Nicola in localita' Zumpano (CS), si rappresenta che tale struttura viene utilizzata dall'Esercito e da altri Corpi dello Stato per l'addestramento al lancio delle bombe a mano ed al tiro con munizionamento a corta gittata nonche' per attivita' di volo che non interessano solo la Difesa. Le suddette attivita', regolarmente concordate nell'ambito del Comitato misto paritetico, vengono svolte nel preciso rispetto delle norme di sicurezza e non comportano pericoli per persone o cose. In data 12 settembre 1984 con decreto n. 2929 sono stati imposti vincoli di servitu' a protezione dell'area demaniale in oggetto. In data 9 ottobre 1989 con decreto n. 3364 detti vincoli sono stati rinnovati. Avverso il decreto 3364 il proprietario del terreno interessato ha prodotto, contro questo Ministero, ricorso al Tar Campania che, con decisione n. 56/94 ha annullato il provvedimento per vizi procedurali (secondo l'Organo di giustizia amministrativa, essendo stato superato il periodo di 5 anni previsto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il provvedimento non poteva essere rinnovato, ma avrebbe dovuto seguire la procedura prevista all'articolo 3 della stessa legge). Tale decisione e' stata resa esecutiva in forza di ordinanza cautelare. Peraltro, per le perplessita' suscitate da altra sentenza di segno opposto (sent. 282/94 del 30 novembre 1994, emanata dallo stesso TAR su identico ricorso di altro privato), la decisione stessa ha formato oggetto di impugnativa - tuttora pendente - presso il Consiglio di Stato. In data 6 ottobre 1994 e' stato comunque emesso un nuovo decreto - n. 3740 - di imposizione di servitu' militari, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 3 della legge 898/1976. Tale provvedimento, - la cui emanazione - si fa rilevare, non fa venir meno l'interesse dell'Amministrazione della Difesa ad ottenere dal giudice di appello l'annullamento della sentenza 56/94, e' stato prodotto su conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed e' stato approvato dal Comitato misto paritetico della Regione Calabria. Anche avverso tale decreto e' stato prodotto ricorso allo stesso TAR Campania con istanza incidentale di sospensione. Il TAR con ordinanza dell'8 febbraio 1995 ha respinto tale istanza. Avverso la predetta ordinanza non risulta che sia stata proposta impugnativa. La situazione del contenzioso, allo stato, sembra confermare la legittimita' dell'azione amministrativa. Il Ministro della difesa: Corcione.