Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00702 presentata da CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.) in data 19950117
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. - Per sapere - premesso che: la lavorazione del vetro, sia nel settore del vetro cavo meccanico che nel settore del vetro artistico tradizionale e' classificata tra le attivita' "particolarmente usuranti"; la legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 12, stabilisce che entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre, per i lavoratori appartenenti a tali categorie, l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; il decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha inserito, tra i lavoratori impegnati in attivita' "particolarmente usuranti" anche la categoria dei "soffiatori nella lavorazione del vetro cavo"; la suddetta definizione dei lavoratori del vetro appare inadeguata e per certi versi incomprensibile -: se non ritengano opportuno ed urgente provvedere: ad inserire nell'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" previsto dall'articolo 12, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1994 n. 724, anche i lavoratori del vetro con le seguenti definizioni: "operatori a caldo del settore vetro a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche"; "operatori reparti macchine formatrici del vetro cavo e floot del vetro piano". Tali definizioni, piu' rigorose di quella adottata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, individuano con maggior precisione le figure professionali che operano nel settore della lavorazione del vetro. (5-00702)