Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06610 presentata da ZACCHEO VINCENZO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950117
Ai Ministri del tesoro e della difesa. - Per conoscere - premesso che: il trattamento di quiescenza del personale militare collocato a riposo nel periodo dall'1 luglio 1981 al 31 dicembre 1981 e' stato liquidato in base ai livelli stipendiali e al maturato economico derivante dalla valutazione delle anzianita' pregresse, previsti, con effetto 1 febbraio 1981, rispettivamente agli articoli 16 e 17 della legge 6 agosto 1981 n. 432; allo stesso personale sono state inoltre attribuite le indennita' operative e di volo, nelle parziali misure pensionabili stabilite, a decorrere dal 13 luglio 1980, dagli articoli 147 e 148 della legge 11 luglio 1980 n. 312; il trattamento di quiescenza del personale militare collocato a riposo nel precedente periodo dal 2 luglio 1978 al 12 luglio 1980 fu invece, originariamente liquidato sulla base dei livelli retributivi stabiliti dalla legge n. 312 del 1980, con esclusione dell'indennita' operative, divenute parzialmente pensionabili soltanto dal 13 luglio 1980; dall'applicazione della normativa prodotta in piu' fasi, le pensioni del personale suindicato, sono state cosi' adeguate: le pensioni dei militari collocati a riposo nel periodo dall'1 gennaio 1979 al 12 luglio 1980 sono state riliquidate dall'1 febbraio 1981 con i benefici di cui ai citati articoli 16 e 17 della legge n. 432 del 1981, e dall'1 gennaio 1985 sulle pensioni medesime sono stati attribuiti i miglioramenti della legge n. 141 del 1989, nelle misure previste nell'ultima fascia di incremento della lettera g) della tabella annessa, mentre le pensioni dei militari collocati a riposo nel periodo dal 2 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 sono state parimenti adeguate dall'1 gennaio 1985 in base alla legge n. 141 del 1985 e quindi riliquidate, in applicazione dell'articolo 7 della legge stessa, con la valutazione delle anzianita' pregresse secondo i criteri a suo tempo stabiliti dalla legge n. 432 del 1981; il personale militare collocato a riposo dall'1 gennaio 1982, ha ricevuto il trattamento di quiescenza, ed e' stato quindi liquidato, in base agli stipendi risultanti dall'applicazione della legge n. 432 del 1981, nonche' in base alle indennita' operative e di volo, rese interamente pensionabili, a decorrere dall'1 gennaio 1982, per effetto dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1983 n. 78; da tutto quanto sopra esposto, si evince che la legge di perequazione n. 141 del 1985 non ha esteso i propri effetti anche nei confronti del personale cessato dal servizio dal giugno 1980 al 31 dicembre 1981, ed in particolare, dal raffronto delle tre situazioni pensionistiche sopra illustrate, si desume che la sfavorevole posizione di parte del personale attualmente in congedo, e' stata determinata dall'ambito di applicazione della legge n. 141 del 1985, che e' stato limitato ai pensionamenti avvenuti fino al 12 luglio 1980, ed le misure degli incrementi attribuiti a soprattutto le riliquidazioni disposte dall'articolo 7, almeno per il personale militare, hanno finito per avvantaggiare i titolari dei trattamenti di quiescenza piu' remoti rispetto a quelli congedati nel periodo immediatamente successivo -: se si riconosca la sfavorevole posizione di quanti, rispetto ai pari grado collocati a riposo fino al giugno 1980 derivante dalla duplice causa che gli stessi, non hanno fruito degli aumenti di cui alla legge n. 141 del 1985, riguardante i collocamenti a riposo verificatisi fino al 12 luglio 1980 e inoltre che l'ammontare dei miglioramenti attributi a parte del personale messo a riposo in periodi diversi, e' superiore all'importo dell'indennita' operativa e di volo attribuite ai soggetti discriminati, poiche' tale indennita', e' divenuta pensionabile in misura parziale dal 13 luglio 1980, mentre per i cessati dal servizio, parigrado, dall'1 gennaio 1982, alla pensione calcolata sulla stessa base pensionabile e' stata data la possibilita' di fruire di un'indennita' di volo nell'intera misura; quali provvedimenti si intenda adottare al fine di eliminare tale differenza di trattamento, che non e' stata rimossa neppure con la legge 27 febbraio 1991 n. 59, che ha previsto un aumento percentuale del 18 per cento a regime per le pensioni liquidate fino a tutto il 1979, contro un aumento del 12 per cento per le pensioni concesse dal 1980 al 1982. (4-06610)