Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06630 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950117
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il calcio dilettantistico campano nella stagione calcistica 1991-1992 fu investito da una eccezionale ondata di violenza provocata, in numerose gare, da facinorosi pseudo-tifosi che nulla avevano a che fare con le societa' partecipanti ai campionati; tali affermazioni sono suffragate dagli echi della cronaca riportata dagli organi di informazione; durante il campionato di calcio 1991-1992, nel corso dell'incontro tra i club Torrecuso e Frattese, alcuni giocatori della Frattese aggredirono il direttore di gara Aldo Agnello della sezione arbitri di Ercolano; altra aggressione alla terna arbitrale sarebbe stata successivamente perpetrata lontano dal campo di calcio ad opera di pseudo-tifosi; gia' nel novembre del 1991 nel corso della gara di calcio che vedeva opposte Terzigno e Pontecagnano, l'arbitro fu picchiato da calciatori e spettatori terzignesi; l'aggressione procuro' al direttore di gara ferite di una certa entita', tali da consigliarne il ricovero in ospedale; per tali assurdi episodi di violenza il giudice sportivo del C.R.C. puni' la formazione del Terzigno con una squalifica del campo di calcio per 13 mesi, una multa di 13 milioni e squalifiche a dirigenti e calciatori resisi responsabili dell'aggressione, per un totale di 11 anni; una condanna esemplare che andava a sanzionare un comportamento assurdo di giocatori e dirigenti di una squadra di calcio che, lungi dal professare la non violenza ed il far-play, addirittura partecipavano all'aggressione contro un direttore di gara, esacerbando con cio' anche gli animi gia' surriscaldati dei loro tifosi per presunti torti commessi dall'arbitro contro la loro squadra del cuore; per la gara Torrecuso-Frattese, invece, la Federazione volle usare il pugno di ferro; la Frattese fu esclusa dal campionato di Eccellenza, ebbe il campo squalificato per due anni, l'obbligo di risarcire i danni alla terna arbitrale, squalifiche varie a dirigenti e giocatori per complessivi 29 anni e l'ulteriore punizione di costringere la Frattese a partire dal gradino piu' basso del calcio: la terza categoria; due pesi e due misure per due episodi di violenza capitati in due gare di calcio (Torrecuso-Frattese e Terzigno-Pontecagnano) che si somigliavano in tutto e per tutto; la Federazione adotto' contro la societa' frattese provvedimenti drastici per dimostrare all'Italia intera che vigilava su tutto e che era pronta ad intervenire in maniera durissima in ogni momento; nel comminare quella punizione, pero', ci furono, nella fase di istruttoria della pesantissima squalifica, alcune irregolarita', ripetutamente denunciate dai dirigenti della Frattese; l'allora presidente della frattese, Virgilio Razzano, riusci' ad entrare in possesso del referto di gara spedito presso la Lega Dilettanti di Napoli dall'arbitro che diresse la gara incriminata; come piu' volte denunciato, anche attraverso gli organi d'informazione, il presidente della Frattese ebbe modo di verificare che le quattro pagine che costituivano il referto di gara erano diverse tra loro e c'erano delle incongruenze circa l'orario di trasmissione a mezzo telefax; dette incongruenze sarebbero consistite nella spedizione di tre pagine del referto arbitrale alle ore 19 e 38 del lunedi' 9 marzo 1992, mentre la prima pagina di quello stesso referto avrebbe recato sul rapporto di trasmissione del telefax le ore 21 e 20. In pratica la prima pagina del referto arbitrale sarebbe stata inviata solo due ore dopo l'invio delle altre tre; tale situazione, secondo quanto riferito dagli allora dirigenti della Frattese calcio, sarebbero rientrati in una strategia predeterminata dal responsabile della Figc, Antonio Matarrese, che avrebbe addirittura consigliato l'arbitro che diresse Torrecuso-Frattese sul modo in cui avrebbe dovuto compilare il referto di gara; in questo caso il massimo dirigente del calcio nazionale avrebbe determinato artificiosamente delle condizioni favorevoli all'adozione di aspri provvedimento contro la Frattese. Provvedimenti che avevano il solo scopo di trovare un capro espiatorio da condannare esemplarmente a causa dell'attenzione crescente dell'opinione pubblica verso i temi della violenza fuori e dentro gli stadi di calcio -: se non si ritenga opportuno promuovere una indagine amministrativa interna alla Figc nazionale e regionale della Campania per acclarare la veridicita' di quanto esposto in premessa; se non si reputi necessario, ove ne ricorressero motivi di equita' e di giustizia, restituire onore e dignita' alla storica societa' calcistica Frattese ed al movimento calcistico della citta' di Frattamaggiore che ha sempre brillato per correttezza e professionalita' sul campo e fuori del campo di calcio. (4-06630)