Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06693 presentata da COLUCCI GAETANO NINO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19950118
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici. - Per conoscere - premesso che: ad una delle tre centrali della cooperazione italiana, e segnatamente alla Lega delle cooperative, aderisce il C.C.C. - Consorzio cooperative costruzioni con sede in Bologna, collocato tra le prime imprese di costruzioni italiane; al C.C.C. aderiscono moltissime cooperative di piccola, media e grossa potenzialita' tecnica ed economica; il C.C.C., per proprio regolamento interno, sembra che soltanto dopo la formale aggiudicazione di lavori pubblici, dovrebbe poter concedere o trasferire l'esecuzione degli stessi a cooperative ad esso aderenti e giuridicamente idonee; il C.C.C., pur non essendo impresa operativa, ovvero diretta esecutrice dei lavori, sembra risulti iscritto all'Albo nazionale dei costruttori per moltissime categorie di opere e per importi cospicui o illimitati; per l'iscrizione al predetto Albo, a norma di legge, le imprese interessate devono esibire, oltre alla documentazione amministrativa e patrimoniale, anche quella tecnica attestante l'avvenuta e collaudata esecuzione diretta delle opere e non di opere realizzate da cooperative aderenti e sub-concessionarie con autonoma personalita' giuridica e capacita' tecnica, per il semplice motivo che queste ultime, a loro volta, potrebbero esibire all'Albo costruttori le medesime certificazioni per ottenere iscrizioni o per migliorare quelle gia' possedute, il che configurerebbe, ad avviso dei sottoscritti, ipotesi vietate dalla legge, configurando, costantemente, una stessa certificazione per analoga iscrizione a due o piu' imprese diverse; gli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 584 del 1977, confermati dal decreto-legge n. 406 del 1991, nonche' le connesse circolari A.N.C.E. e la circolare n. 618 del 1978 dell'Albo nazionale costruttori, relative alla regolamentazione della costituzione delle Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) sancirebbero, a pena di nullita' del contratto, il divieto di modificare la costituzione dell'A.T.I. o di far subentrare altra nuova cooperativa al posto e per la quota di precedente cooperativa associata; l'articolo 22 della legge n. 203 del 1991 ha abrogato l'articolo 334 della legge n. 2248 del 1865 che consentiva ad impresa aggiudicataria di cedere, prima della stipula del contratto e col consenso dell'Ente appaltante, il lavoro ad altra impresa idonea; in virtu' dei due precedenti punti il C.C.C. non avrebbe potuto trasferire o sub-concedere ad alcuna delle cooperative aderenti i lavori acquisiti, sia nel caso si fosse presentato in A.T.I., sia quale impresa autonoma -: se il C.C.C. e, autonomamente, le cooperative ad esso aderenti abbiano legittimamente ottenuto l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori; se il C.C.C. in Italia, e segnatamente nelle regioni Basilicata e Campania con particolare riferimento alle aree terremotate, si sia avvalso e si avvale sistematicamente, nelle offerte di gara, a ricorrenti cooperative, quali Edilter, Sistema, Sintesi, Argenta, Cesi ecc.; se tali cooperative siano organizzate su due comparti principali, quello dei lavori pubblici e quello delle opere di edilizia privata, e che da quest'ultimo comparto, tramite compravendita di immobili, le stesse reperirebbero ingenti risorse finanziarie e se sia stato accertato il corretto utilizzo di tali risorse per funzioni istituzionali; se alcune di tali cooperative abbiano costituito societa' di partecipazione con Enti pubblici ed a norma di quali disposizioni. In particolare, se la cooperativa Sistema abbia legittimamente costituito ed a norma di quali procedure, con l'INPS e con altre imprese anche cooperative, la societa' "Real-State", per la gestione del patrimonio immobiliare INPS; se risulti che l'INPS o altri Enti pubblici si siano avvalsi della cooperativa Sistema o di altre cooperative, per acquistare o costruire beni immobili, sia per diretta utilizzazione che per incrementare il proprio patrimonio immobiliare; se il C.C.C., derogando al proprio regolamento interno, individui costantemente la cooperativa che deve effettuare i lavori, prima ancora dell'aggiudicazione della gara e se tale individuazione sia stata ingenerata in funzione di gradimenti politici che esprimerebbero i rappresentanti territoriali del Partito collaterale, per rapporti che questi avrebbero con i dirigenti delle cooperative stesse, anch'essi della medesima aggregazione politica; se il C.C.C., durante licitazioni private o per appalti-concorso, prima ancora dell'ufficiale individuazione della cooperativa delegata alla realizzazione dell'opera, si sia trovato a partecipare alla gara, avendo come altre concorrenti cooeperative ad esso associate; configurandosi, in tal modo, solo un'apparente concorrenzialita' e con la potenziale ipotesi che l'affidataria finale potesse essere altra consorella estranea alla gara e neanche individuata all'interno del Consorzio, in applicazione del loro regolamento; se dal 1978, e segnatamente dal 1991, il C.C.C., contravvenendo al divieto delle normative sopra riportate e superando l'azione di controllo e sorveglianza degli Enti appaltanti, abbia trasferito, con adempimenti formali o informali, le opere ad imprese cooperative non partecipanti alle licitazioni e non idonee ai sensi della richiamata legge sull'Albo nazionale costruttori. Senza soffermarsi alle varianti suppletive ed arbitrati che spesso hanno decuplicato gli iniziali importi di affidamento; se le eventuali gravi infrazioni sopra ipotizzate abbiano o meno causato turbativa d'asta, grave nocumento per altri imprenditori partecipanti e utilmente classificati, nonche' arricchimenti patrimoniali illegittimi; se la Magistratura, e segnatamente le Procure della Repubblica in Campania ed in Basilicata, oltre che quelle del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Lazio, abbiano o meno avviato procedimenti penali e se siano stati rilevati illeciti o irregolarita'; se, ai fini di un piu' proficuo accertamento degli eventuali trasferimenti illegittimi di lavori, non si ritenga di espletare accertamenti verificando, in modo incrociato, le contabilita' interne del C.C.C. e delle cooperative affidatarie, le denunce di inizio lavori presso le Casse edili, l'INPS e l'INAIL, le richieste di avviamento al lavoro presso i locali Uffici di collocamento e quant'altro; se non si ritenga, altresi', di accertare se i mandati di pagamento effettuati dagli Enti appaltanti al C.C.C. permangano nella disponibilita' del C.C.C. medesimo o vengano trasferiti, in tutto o in parte e con diverse forme e motivazioni dal C.C.C. alle cooperative affidatarie; se non si ritenga, infine, di accertare se, a mezzo di sovrafatturazioni o di altro, siano stati effettuati interventi di opere o finanziamenti in sedi di partiti politici o di associazioni collaterali; se da parte di tutti i magistrati officiati per le complesse indagini sulle cosiddette cooperative rosse vi sia stato tempestivo impegno ed approfondimento nel condurre le indagini, cosi' come si e' decisamente fatto in altri settori di indagini della Tangentopoli. Cio' al fine di ottenere un quadro fedele, testimoniale e storico di quanto e' globalmente avvenuto nel complesso contesto politico, economico ed istituzionale dell'Italia di ieri; quali provvedimenti i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza e di concerto, intendano adottare per accertare eventuali illeciti che dovessero emergere da quanto innanzi evidenziato. (4-06693)