Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06716 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19950118
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: in data 20 dicembre 1994 e' stato presentato un atto di citazione con cui e' stata chiamata in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria la fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; in data 20 dicembre 1994 e' stata presentata istanza al Ministro del tesoro; tale istanza e azione giudiziaria hanno ad oggetto la cessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria del pacchetto di maggioranza dalla stessa posseduto nella Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. a holding di nuova costituzione denominata CARINORD S.p.A. in cambio del 27 per cento circa di detta holding; le azioni poste in essere si fondano sulle seguenti ragioni: che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e' un ente di natura non bancaria con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato. Essa residua dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Alessandria - fondata da benemeriti cittadini e costituita in ente autonomo con Regio Brevetto 21 agosto 1838 - nella Cassa di Risparmio e ha attuato ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 356 e approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 (v. Statuto articolo 1); che lo scopo della Fondazione, come da articolo 2 dello Statuto e' cosi' determinato: "Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', nonche' mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee"; che lo "scopo originario" della Casa di Risparmio di Alessandria, limitato nel primo Statuto del 21 agosto 1838 a "ricevere e rendere fruttiferi i depositi degli avanzi che fanno gli artigiani, i contadini, i giornalieri, i famigli, la gente di servizio e qualunque altra persona di ristretta fortuna" nel corso della ultrasecolare storia dell'istituto, si amplio' a comprendere finalita' assistenziali, culturali, e di realizzazione di opere di pubblica utilita'; che nell'ambito degli interventi di pubblica utilita' la Cassa, nel primo dopoguerra, opero' per favorire l'edilizia abitativa ".. con la istituzione di premi di qualche entita' da destinarsi a chi, nel minor tempo possibile, avesse costruito piccoli alloggi per le classi meno abbienti. Inoltre, per tutti i mutui da erogarsi esclusivamente nella costruzione di nuovi alloggi, la Cassa concesse un tasso d'interesse di assoluto favore. Inoltre forniva i mezzi per la costruzione di un grandioso fabbricato per l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato." (v. Note storiche sulla Cassa di Risparmio di Alessandria, Piero Angiolini in Rivista di Storia, Arte ed Archeologia, Gennaio-Marzo 1939, p. 105), nonche' con la realizzazione dell'edificio ora ospitante il Liceo Classico Plana, originariamente concepito per ospitare Scuole Professionali (ibidem p. 164); inoltre nel 1930 la Cassa intervenne nella realizzazione della bonifica integrale agraria (ibidem p. 156), nel 1927 nel finanziamento del Consorzio provinciale di irrigazione (ibidem); che l'articolo 5 del vigente Statuto recita: "Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria secondo quanto stabilito nel precedente articolo 3); b) eventuali liberalita' non destinate al patrimonio". Specificando chiaramente che: "Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della societa' conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria, tali proventi, unitamente ad altri proventi di natura straordinaria, ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente articolo 3 comma 3 ovvero a finalita' gestionali sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'ente indicati nello scopo sociale"; che tale operazione e' stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella riunione del 12 dicembre 1994 con il voto contrario del consigliere Maurizio Cavallari (che motivo' il proprio dissenso con lettera, anche essa circolata non firmata sui banchi del Consiglio comunale, unitamente a taluni Consiglieri del comune di Alessandria ed all'Assessore al bilancio hanno sottoscritto le azioni di cui trattasi), e in assenza dei consiglieri Sergio Finesso e Renzo Sartorio; che la stessa dovrebbe aver esecuzione nei prossimi giorni con la costituzione della holding, denominata Carinord; che in data 18 novembre 1994, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, e' stata emanata Direttiva del Ministro del tesoro avente ad oggetto: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti"; che l'articolo 2 della citata Direttiva statuisce: "Criterio di diversificazione. 1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle societa' conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalita' e tempi. 2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che: a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengono coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella societa' conferitaria o, in alternativa; b) non piu' del 50 per cento del proprio patrimonio sia investito in azioni della societa' conferitaria"; che la progettata operazione di concentrazione non adempie al dettato del teste' citato articolo 2 della Direttiva in quanto la cessione della maggioranza delle azioni della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., societa' conferitaria, avviene per concambio con le azioni della holding, pur essa societa' conferitaria ai sensi della definizione portata dall'articolo 1 della citata Direttiva che recita: "societa' conferitaria indica la societa' alla quale e' stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonche' la societa' finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;" talche' il 100 per cento del patrimonio della Fondazione continuera' ad essere investito in azioni della(e) societa' conferitaria(e), e che il 100 per cento del reddito della stessa continuera' a provenire dalla partecipazione nella(e) societa' conferitaria(e); che quanto considerato sopra fa si' che la Fondazione dovra' comunque, nel quinquennio, procedere alla diversificazione imposta dalla citata Direttiva, cedendo o la partecipazione (di minoranza) nella S.p.A. o la partecipazione (di minoranza) nella holding, o parte dell'una e parte dell'altra; che la cessione nelle forme teste' ipotizzate ha comunque per oggetto minoranze azionarie che, evidentemente, hanno un valore ridotto rispetto a maggioranze ovvero a "pacchetti di controllo"; che, e principalmente, la progettata operazione di concentrazione, mediante cessione della maggioranza delle azioni delle s.p.a. alla holding in concambio con azioni della holding stessa, appare in patente contrasto con (ed in violazione de) il dettato dello Statuto della Fondazione e della Direttiva 18 novembre 1994, laddove il primo all'articolo 5 dispone "Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della societa' conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria; tali proventi, unitamente ad altri proventi di natura straordinaria, ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente articolo 3 c. 3 ovvero a finalita' gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'ente indicati dallo scopo sociale", mentre la Direttiva, all'articolo 3 c. 1^, dispone con precisione le modalita' di destinazione di tali proventi ed in particolare alla lettera d) stabilisce che "la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere (40 per cento) e' destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente"; che, ferma restando l'operazione di concentrazione con i relativi vantaggi di sinergie ed economie di scala ipotizzate, un'ipotesi di cessione della maggioranza della S.p.A. contro pagamento in danaro: a) sarebbe incommensurabilmente piu' conforme alla ratio legis del corpus legislativo sulle privatizzazioni e diversificazioni (che prevede la cessazione del controllo dell'attivita' bancaria esercitata dalle societa' conferitarie da parte delle fondazioni), b) attuerebbe direttamente il dettato della Direttiva 18 novembre 1994 (poiche' si identificherebbe con la dismissione di piu' del 50 per cento del patrimonio consistente in partecipazione nella conferitaria), c) sarebbe decisamente piu' vantaggiosa da un punto di vista economico per la Fondazione (sostanziandosi nella cessione di una partecipazione di controllo, con relativo quantizzabile "premio di maggioranza"), d) consentirebbe di dare immediata attuazione al dettato della norma di cui all'articolo 5 c. II dello Statuto della Fondazione ("tali proventi... sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'ente indicati nello scopo sociale") e della norma di cui all'articolo 3 sub. d) della Direttiva 18 novembre 1994 ("la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere e' destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dell'ente conferente.."), e) consentirebbe l'immediata attuazione dello scopo sociale che non e' gia' il controllo di societa' esercenti l'attivita' bancaria attraverso la gestione di partecipazioni, bensi' il perseguimento di finalita' di pubblica utilita'; che nella giornata del 6 novembre 1994 la citta' di Alessandria e numerosi comuni della provincia sono stati colpiti da disastrosa calamita' naturale con gravissimi danni alle strutture pubbliche, alle attivita' economiche pubbliche e private nonche' ai mezzi ed alla proprieta' dei cittadini; che in una situazione di catastrofica emergenza quale quella verificatasi appare del tutto conforme allo scopo della Fondazione, nonche' alla ratio del corpus legislativo sulle Fondazioni di origine bancaria, sulla relativa privatizzazione e diversificazione di patrimonio e di attivita', ipotizzare un reimpiego dei proventi da cessione di partecipazioni in opere di pubblica utilita' quali edifici scolastici (laddove tale patrimonio collettivo e' stato gravemente leso), strumenti di ricerca e studio quali laboratori o altri istituti (laddove l'ospedale ha subi'to gravissime distruzioni di impianti ed e' parzialmente inagibile), o in altre opere pubbliche, o in interventi a favore dell'edilizia abitativa economica (laddove numerosissime famiglie sono senza tetto) attraverso la dazione di garanzie per mutui, o la costituzione di un fondo per contribuire all'abbattimento degli interessi a tasso agevolato, o pura e semplice erogazione di contributi per la ricostruzione, o di sussidi per gli indigenti; che quanto ipotizzato non impinge minimamente nel senso di una alienazione di parte del patrimonio (che e' comunque insita nella deliberata operazione di concentrazione) ne' nel senso di una diminuzione del patrimonio stesso (trattandosi di una diversificazione), ne' nel senso di una rinunzia all'attivita' di un istituto di credito legato al territorio (poiche' in effetti una cessione contro denaro invece di una dazione in concambio non avrebbe alcuna conseguenza sulla attivita' bancaria, che anzi potrebbe essere stimolata da una rafforzata attivita' economica promossa dagli investimenti stessi della Fondazione), ne' sulle sinergie ipotizzate nell'operazione di concentrazione (che sarebbe comunque effettuata); che, per contro, stante il fatto che, comunque ai sensi dell'articolo 3 sub b) e e) della Direttiva 18 novembre 1994, il 60 per cento del provento da cessione dovrebbe essere impiegato in titoli di stato ed azioni quotate in borsa, il reddito derivante da tale reimpiego sarebbe superiore a quello derivante a titolo di dividendo dalla partecipazione nella holding; che da quanto sopra esposto appare evidente che la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nella riunione del 12 dicembre 1994 avente ad oggetto il conferimento di quota di maggioranza della Cassa di Risparmio S.p.A. nella costituenda societa' finanziaria CARINORD S.p.A. e' illegittima per contrasto con lo Statuto e con lo scopo statutario ed assunta in violazione di legge ed anche sub specie e di eccesso di potere; che, per quanto allo stato e' a conoscenza pubblica, la delibera in oggetto e' altresi' illegittima non essendo intervenuta la preventiva approvazione dell'autorita' governativa di controllo, che e' individuata dallo Statuto della Fondazione nel Ministero del Tesoro, ma soltanto l'autorizzazione, tra l'altro pervenuta "con estrema puntualita'" proprio nel giorno della costituzione di CARINORD della Banca d'Italia, quale Organo di vigilanza in materia creditizia (e non certo in materia di Fondazioni, a dimostrazione dell'ottica in cui l'operazione e' stata concepita ed effettuata); che analoga iniziativa e' stata assunta, con delibera consiliare, dell'amministrazione comunale di Carrara e delle Camere di Commercio di Massa essendo entrate in CARINORD anche le Fondazioni delle Casse di Risparmio di Massa Carrara e La Spezia -: se intenda accelerare al massimo la valutazione dell'istanza ad esso proposta in ordine alla legittimita' dell'operazione effettuata (nell'ottica del controllo, non di tipo creditizio ma sul rispetto degli scopi e delle funzioni proprie della Fondazione), anche effettuando la convocazione degli instanti per l'audizione personale degli stessi. (4-06716)