Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00177 presentata da GORI SILVANO (MISTO) in data 19950118
La X Commissione, premesso che: Il Ministero della sanita' tedesco ha adottato il 15 luglio scorso un decreto - sotto forma di emendamento a precedenti provvedimenti - per vietare nei beni di prima necessita' (tra questi rientrano i prodotti dell'abbigliamento) l'uso dei coloranti azoici suscettibili di generare per scissione reattiva determinate ammine aromatiche. Tale divieto decorre dal 1^ gennaio 1995 per la fabbricazione o importazione in Germania di tali prodotti e dal 1^ luglio 1995 per la loro commercializzazione su quel mercato; a seguito di tale disposizione le ditte tedesche che acquistano prodotti tessili destinati ad essere impiegati in prodotti dell'abbigliamento richiedono fin da ora ai loro fornitori una specifica dichiarazione che garantisca l'assenza dei coloranti vietati nei prodotti da essi acquistati; se questa dichiarazione puo' essere rilasciata per i prodotti tessili fabbricati con fibre nuove che devono essere tinte per la prima volta, diventa assolutamente problematico farlo per i prodotti tessili che utilizzano in tutto o in parte fibre rigenerate o riciclate da manufatti tessili (indumenti usati o ritagli di confezione) che hanno gia' subito operazioni di tintoria, che sono della specie piu' varia e derivano da fonti di approvvigionamento diverse; si stima che soltanto l'industria tessile pratese impieghi oltre 80.000 tonnellate di indumenti usati o ritagli dei quali oltre il 40 per cento provenienti dalla Germania. Si stima anche che 20/30.000 tonnellate di tessuti contenenti fibre rigenerate siano esportati direttamente (sotto forma di capi confezionati) sul mercato tedesco per un valore di 600/900 miliardi di lire; di fatto il provvedimento del Ministero della sanita' tedesco viene a bloccare la nostra produzione di tali tessuti e prodotti confezionati destinati a quel mercato con ripercussioni gravissime per la nostra economia. Allo stesso tempo la Germania non potendo piu' esportare quei materiali utilizzati dalla nostra industria attraverso il processo di riciclaggio, sarebbe costretta a smaltirli nell'ambiente con gravi effetti per l'equilibrio ecologico; impegnano il Governo: 1) ad accertare l'effettiva nocivita' dei coloranti azoici utilizzati nei prodotti per l'abbigliamento vietati nella Repubblica federale tedesca; 2) a verificare la compatibilita' del divieto rispetto alle disposizioni del trattato dell'Unione europea e dei princi'pi del libero scambio; 3) ad impedire di compromettere il completamento del ciclo produttivo e del consumo dei prodotti di abbigliamento (stoccaggio delle materie prime, produzione dei tessuti, confezionamento, distribuzione all'ingrosso, distribuzione al dettaglio, smaltimento al consumo finale) derivante dalle ravvicinate scadenze previste dalle disposizioni della Repubblica Federale tedesca che risultano sfasate rispetto ai tempi del richiamato ciclo; 4) ad ottenere quanto meno un congruo rinvio nell'applicazione delle suddette disposizioni sanitarie tedesche in materia di coloranti impiegati nei prodotti dell'abbigliamento. (7-00177)