Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06775 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19950123
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il Procuratore generale della Corte dei Conti, Emidio di Giambattista, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha evidenziato che molti dei danni provocati da "tangentopoli" rischiano di non essere piu' risarciti; cio' si pone in evidente contrasto con le aspettative dei cittadini che chiedono, invece, un risarcimento dei danni erariali collegati al sistema delle tangenti; il Procuratore generale ha particolarmente evidenziato alcune disposizioni di legge che riducono fortemente i tempi previsti per l'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della magistratura contabile da dieci a cinque anni (articolo 58, IV comma legge n. 142 del 1990); a partire dal prossimo 13 giugno, per effetto della citata legge, quest'azione non potra' piu' essere esercitata nei riguardi degli amministratori e dipendenti di enti locali per tutte le ipotesi di danno verificatesi prima del 13 giugno 1990; con una legge successiva questo stesso riferimento temporale e' stato introdotto retroattivamente per altre categorie -: quali iniziative intenda adottare perche' l'allarme lanciato dal Procuratore generale della Corte dei Conti non si traduca effettivamente in un "colpo di spugna". (4-06775)
In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Con l'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dopo il comma 2^ dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' stato aggiunto un ulteriore comma, 2-bis, che ha fissato a non prima del 31 dicembre 1996 il compimento della prescrizione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente i responsabili delle UU.SS.LL., delle Regioni e degli enti Ospedalieri disciolti. Con riferimento alla questione piu' in generale della prescrizione del diritto dello Stato al risarcimento dei danni cagionati da pubblici amministratori, si osserva che il termine quinquennale previsto dalla legge n. 142 del 1990, e dalle successive disposizioni normative che in tutto od in parte sono venute ad incidere sulla medesima materia (legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione con modifiche del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, legge 14 gennaio 1994, n. 20 e decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248) attiene all'azione di responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici, in ordine alla quale la giurisdizione e' attribuita alla Corte dei Conti, e non concerne, quindi, la prescrizione dei reati contro la Pubblica amministrazione. Al riguardo, va sottolineato che la scelta del termine quinquennale anziche' decennale, oltre a trovare conferma nel suindicato articolo 10 del decreto-legge n. 224/95, risulta altresi' sia nel decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti, sia nel testo unificato della proposta di legge in materia di prescrizione dell'azione di responsabilita' degli amministratori e dipendenti pubblici (proposte di legge nn. 2043, 2094, 2178, 2232 e 2398) approvato in sede legislativa dalla I Commissione Permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 1^ giugno 1995. Non risultano invece avviate ne' allo studio iniziative in materia volte a reintrodurre, in via generale, il termine di prescrizione di dieci anni. Va peraltro segnalato che con l'articolo 3 del gia' ricordato decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, il legislatore, proprio in considerazione delle esigenze rappresentate dagli onorevoli interroganti, ha introdotto una complessa ed articolata disciplina transitoria della prescrizione in materia, al fine di consentire l'utile esperimento da parte dello Stato dell'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori pubblici infedeli. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.