Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06725 presentata da CALVANESE FRANCESCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950123
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Sessa Gaetano ex sindaco di Fisciano (Salerno) fu condannato con sentenza del Tribunale di Salerno del 14 giugno 1985 n. 1251 alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di falso ideologico (articolo 479 del codice penale) per aver falsificato una deliberazione del Consiglio comunale di Fisciano in seguito alla quale fu resa possibile una imponente speculazione edilizia che ha comportato la devastazione di una collina ed arricchimenti per miliardi; con la stessa sentenza fu dichiarata la falsita' della delibera del Consiglio comunale di Fisciano n. 62 del 19 aprile 1974 ed il Sessa fu condannato al risarcimento dei danni - da liquidare in separata sede - ed al rimborso delle spese in favore delle parti civili Landi Sabato e Di Geronimo Francesco; detta sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza del 7 luglio 1986 e passata in giudicato a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 febbraio 1988 e' stata sottoposta, su richiesta del Sessa, a giudizio di revisione ex articolo 630 lettera a) del codice di procedura penale; la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 3 febbraio 1984, ha rigettato la richiesta di revisione e ha condannato Sessa Gaetano al pagamento delle spese processuali nonche' al rimborso delle spese in favore delle parti civili; nelle more della discussione del ricorso per Cassazione alla sentenza del 3 febbraio 1994 proposto dal Sessa, lo stesso ha avanzato al Tribunale di sorveglianza di Salerno richiesta di riabilitazione ex articolo 179 del codice penale; la relativa camera di consiglio e' stata fissata per il 24 gennaio 1995; con sentenza del 9 gennaio 1995 la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Sessa ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche' al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili Di Geronimo Francesco e Landi Sabato; il Sessa non ha provveduto al risarcimento del danno in favore del comune di Fisciano, persona offesa in virtu' della falsificazione della delibera del Consiglio comunale n. 62 del 19 aprile 1974; e' pur vero che il comune di Fisciano non ha, finora, provveduto a formulare la richiesta di risarcimento, ma resta il fatto che "la mancata richiesta della persona offesa, non equivalendo a rinuncia, non puo' esplicare efficacia liberatoria in ordine all'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione" (Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 1989, n. 5445, c.c. 18 dicembre 1988, Di Crisci); il Sessa non ha provveduto al risarcimento del danno in favore delle parti civili Landi e Di Geronimo, ma si e' limitato ad una pretestuosa "offerta reale di somma" di lire 5.000.000 in data 3 novembre 1994 che Di Geronimo e Landi hanno rifiutato stante la pendenza del giudizio penale di revisione; il Sessa non ha provveduto al rimborso delle spese in favore delle parti civili, assistite allora dal professor avvocato Guido Calvi, e relative al procedimento concluso con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 febbraio 1988; il Sessa non ha provveduto al rimborso delle spese in favore delle parti civili e relative alle richiamate sentenze del procedimento di revisione ex articolo 630 lettera a) del codice di procedura penale della Corte di Appello del 3 febbraio 1994 e della Corte di Cassazione del 9 gennaio 1995; per di piu', il Sessa con sentenza del Tribunale di Salerno (prima sezione penale) del 23 gennaio 1989 n. 162 e' stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in seguito amnistiata; ancora, il Sessa con sentenza del Tribunale di Salerno (seconda sezione penale) del 21 febbraio 1991 n. 1292 e' stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, successivamente caduta in prescrizione; ancora, con atto del 28 luglio 1994 il pubblico ministero dottor Anita Mele del Tribunale di Salerno, visti gli atti del procedimento penale n. 647 del 1994 nei confronti di Taiani, Sessa, Ietto iscritto nel registro delle notizie di cui all'articolo 335 comma 1 del codice di procedura penale in data 9 marzo 1994, rilevato che non si ravvisano nei confronti di Ietto e Taiani ipotesi criminose, sussistendo, invece, a carico del Sessa elementi che impongono l'ulteriore corso dell'indagine (sia pure per il solo reato di cui all'articolo 347 del codice penale), ha chiesto che il Gip voglia ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'articolo 347 del codice penale a carico del Sessa, di competenza, peraltro, della Procura della Repubblica presso la Pretura -: come sia stata possibile la fissazione della discussione per il 24 gennaio 1995 della richiesta di riabilitazione avanzata da Sessa Gaetano. (4-06725)