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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06851 presentata da MASTROLUCA SALVATORE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19950124

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il signor Matteo Tricarico, nato a Sannicandro Garganico il 15 dicembre 1965, veniva nominato, in data 14 ottobre 1993, quale supplente temporaneo in qualita' di coordinatore amministrativo in sostituzione del titolare in aspettativa per motivi di salute (dal 30 settembre 1993 al 29 ottobre 1993) presso la scuola media statale annessa al conservatorio di musica di Rodi Garganico e svolgeva regolare servizio a tutto il 29 ottobre 1993; il coordinatore titolare prorogava l'aspettativa per ulteriori trenta giorni e quindi il signor Tricarico continuava a prestare servizio in virtu' del diritto di proroga sancito dall'articolo 19 comma 23 dell'ordinanza ministeriale 296 del 30 ottobre 1990; successivamente, non ricevendo nessun atto formale di proroga sebbene continuasse a prestare servizio, il signor Tricarico si rivolgeva al capo d'istituto e anche alla direttrice del conservatorio perche' venisse regolarizzato l'incarico e ricevendo per tutta risposta l'invito a lasciare immediatamente il servizio; in data 28 novembre 1993, il coordinatore amministrativo chiedeva una ulteriore proroga dell'aspettativa per motivi di salute, fino al 28 dicembre 1993; il signor Tricarico ha continuato a lavorare ma in data 2 dicembre 1993, il fiduciario del capo di istituto (lo stesso che gli aveva conferito l'incarico) gli intimava di allontanarsi dal posto di lavoro e pertanto egli era costretto ad abbandonare la scuola, nonche' a fare ricorso al provveditore agli studi di Foggia, chiedendone l'intervento di autorita'; tale ricorso veniva rigettato con la motivazione che la supplenza affidata al Tricarico era illegittima, in quanto non firmata dal direttore, bensi' dal suo fiduciario cui simile potere non era mai stato delegato (nonostante altre volte il fiduciario della sede di Rodi Garganico abbia conferito analoghe nomine di supplenze); in data 20 maggio 1994 il signor Matteo Tricarico inviava al Ministro interrogato un ricorso contro la decisione del provveditore agli studi di Foggia -: quali iniziative si intenda assumere perche' venga rapidamente definita la situazione del signor Tricarico, considerando che gia' otto mesi sono trascorsi dall'inoltro del ricorso e oltre un anno dalla vicenda denunciata. (4-06851)

In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il conferimento di supplenze temporanee di breve durata - quale quella attribuita al signor Matteo Tricarico per la sostituzione provvisoria del coordinatore amministrativo, presso la scuola media annessa alla sezione staccata del Conservatorio di musica funzionante in Rodi Garganico - rientra nelle attribuzioni dei competenti Capi di istituto, in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 6 del D. L.vo n. 35 del 12.2.93 (recepito nell'articolo 582 del D. L.vo n. 297 del 1994). Nel caso segnalato, pertanto, il Direttore del Conservatorio in questione non ha ritenuto, come risulta dagli elementi acquisiti, che, allo scadere della supplenza originariamente conferita al predetto impiegato, sussistessero esigenze di servizio tali da giustificare un'eventuale proroga della supplenza medesima, tenuto conto, tra l'altro, che il Conservatorio medesimo dispone di sufficiente personale amministrativo, in grado di sopperire agevolmente alle modeste incombenze connesse all'ordinaria gestione delle tre sole classi dell'annessa scuola media. Chiarimenti in tal senso risultano essere stati forniti all'interessato, in relazione alle rimostranze dallo stesso formulate, fin dal 14.1.1994 con nota del Provveditore agli Studi di Foggia n. 17152 - 22263/93. Premesso, infine, che eventuali ricorsi avverso le graduatorie per il conferimento delle supplenze a posti di personale A.T.A. vanno proposti all'apposita Commissione, prevista dall'articolo 3 (commi 8 e 9) della legge n. 463 del 1978 - ora recepito nell'articolo 596 del citato D. L.vo n. 297 del 1994 - si fa presente che, nel caso specifico, nessun intervento si rende possibile da parte di questo Ministero, considerato che ogni competenza a valutare la sussistenza o il perdurare delle esigenze, che rendono necessaria la sostituzione del suddetto personale spetta, come sopra precisato, ai singoli Capi di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.



 
Cronologia
lunedì 23 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
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    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Andreatta (PPI), Berlinguer (Progressisti-Federativo), Masi (I democratici), Petrini (Misto), Bogi (I democratici), Ugolini (I democratici), Caveri (Misto), Brugger (Misto) è approvata con 302 voti favorevoli, 39 contrari e 270 astenuti.

sabato 28 gennaio
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