Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00722 presentata da GRITTA GRAINER ANGELA MARIA MARTA (PROG.FEDER.) in data 19950125
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'onorevole Costa, gia' Ministro della Sanita', ha inviato, in data 25 novembre 1994, una circolare alle regioni circa i requisiti richiesti per la nomina a direttori sanitari delle aziende ULSS e aziende ospedaliere; nella detta circolare si fa riferimento all'articolo 17 della legge 502, modificata dalla 517, considerando "non preclusa la possibilita' di estendere detto articolo anche ai dirigenti apicali delle ULSS, transitoriamente fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale"; non sembra corretto il riferimento al fatto che i dirigenti apicali ULSS siano gia' esonerati dal possesso dei titoli necessari dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in quanto tale articolo e' stato abrogato; la giunta regionale del Veneto ha diramato la circolare del ministro segnalando la possibilita' che la nomina dei direttori sanitari possa avvenire in deroga al requisito della idoneita' richiesta; e' credibile che altre regioni abbiano assunto analogo orientamento; i direttori generali delle USL stanno procedendo alle nomine dei dirigenti apicali; tali nomine, in molti casi, rischiano di penalizzare persone in possesso dei requisiti previsti al punto 11 della legge 502, modificata dalla 517, per il quale risultano valide le idoneita' conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'Unita' sanitaria locale e l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, come la circolare del ministro ricorda -: se non ritenga di modificare il contenuto della circolare citata nel senso che la deroga possa essere applicata solo in mancanza di personale con i requisiti richiesti al fine di evitare interpretazioni differenti da realta' a realta' e di nominare persone in posti di rilevanza pubblica e sociale cosi' importanti, avvenga secondo criteri "soggettivi" penalizzando magari chi possiede i requisiti e l'esperienza necessari; se non ritenga, inoltre, di affrontare, con un provvedimento legislativo, il problema di fondo quale la definizione di nuovi criteri per tali nomine in rapporto al processo di aziendalizzazione delle ULSS in atto. (5-00722)