Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00182 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19950125
La XIII Commissione, constatato il perdurare delle condizioni di incertezza in ordine all'applicazione agli allevamenti zootecnici, e in particolare a quelli avicoli, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attuativo delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 in materia di qualita' dell'aria; considerato che tanto le accennate direttive comunitarie quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 - che costituisce la normativa quadro sull'inquinamento atmosferico - non fanno riferimento alle emissioni provenienti dalle attivita' di allevamento zootecnico; considerato che le incertezze sull'applicazione del predetto decreto determinano forme gravi di distorsione della concorrenza a danno dei nostri allevamenti, atteso che in nessun altro Paese dell'Unione europea e' prevista l'inclusione degli allevamenti zootecnici nell'ambito di applicazione della disciplina degli inquinamenti prodotti dagli impianti industriali; considerata la gravissima situazione creatasi a seguito delle iniziative adottate da alcune regioni e province che, ritenendo applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 al settore ed assoggettando gli allevamenti indiscriminatamente alle norme sulla qualita' dell'aria, hanno dato luogo ad onerose sanzioni a carico di diverse aziende; considerato che gia' nella trascorsa legislatura la XIII Commissione aveva approvato una risoluzione che impegnava il Governo a definire l'esclusione degli allevamenti zootecnici dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988; rilevata, nel complesso, la necessita' di pervenire ad un chiarimento dell'intera disciplina delle emissioni in atmosfera - anche con riguardo al settore dell'essiccazione dei cereali e dei foraggi - riaprendo e prorogando i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, e cio' al fine di disporre di un quadro normativo certo per le imprese; impegna il Governo ad emanare circolari applicative atte a precisare: 1) che le attivita' di allevamento non sono riconducibili alla nozione di "impianto" cosi' come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 in quanto non assimilabili agli stabilimenti industriali; 2) che gli allevamenti zootecnici e, in particolare, quelli avicoli non rientrano fra le categorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988; 3) che le attivita' di allevamento non producono inquinamento atmosferico significativo, risultando l'emissione di odori, di polveri e di altri inquinanti aeriformi - il cui impatto ambientale e', peraltro, di difficile valutazione - notevolmente al di sotto dei limiti di legge; ad attivare il gruppo di lavoro interministeriale - fra Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente, con la partecipazione delle categorie interessate - che formuli indicazioni per un codice di gestione dell'allevamento che abbia carattere preventivo rispetto alla formazione di polveri ed odori molesti; a prevedere una specifica normativa di settore. (7-00182)