Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00183 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19950131
La XIII Commissione, considerato che: l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, disciplinata dal regolamento 1785/81/CEE, prevede il regime delle quote di produzione, esteso allo sciroppo di insulina; tale regime, che resta in vigore fino alla campagna di commercializzazione 1994-1995, deve essere riesaminato in funzione delle nuove norme che dovranno essere applicate a decorrere dal 1^ luglio del corrente anno; il riesame dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero deve tenere conto, da un lato, dell'Accordo di Marrakech, e, dall'altro, dell'allargamento dell'Unione europea ad Austria, Finlandia e Svezia; la Commissione dell'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento, attualmente in discussione al Consiglio, che appare estremamente penalizzante per il settore bieticolo-saccarifero italiano; la bieticoltura nazionale, a causa delle condizioni climatiche e pedologiche, nonche' della polverizzazione delle imprese, presenta tali anomalie che il citato regolamento 1785/81/CEE consente allo Stato italiano di concedere aiuti nazionali di adattamento alla produzione; in particolare, appare critica la situazione della bieticoltura meridionale, oggetto di particolare attenzione in materia di aiuti; la RIBS, che pure aveva tra i suoi compiti quello di costituire un Istituto di ricerca bieticolo-saccarifero, ha mostrato scarso interesse ed il vuoto e' stato riempito dalle iniziative autonome assunte dalle associazioni del settore che svolgono un'apprezzabile azione al servizio dei loro associati; al contrario di quanto avviene in altri Paesi (per esempio, in Francia, in Germania ed in Austria), manca in Italia un organismo pubblico in grado di svolgere un'attivita' di ricerca finalizzata al miglioramento genetico delle sementi e delle tecniche di coltura, all'uso razionale della chimica, all'aumento del grado polimetrico della radice; soltanto con successivo emendamento il Governo ha provveduto a stanziare, in sede di legge finanziaria per il 1995, 260 miliardi per consentire il proseguimento degli interventi di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, lasciando per lungo tempo nell'incertezza tutto il comparto produttivo; l'articolo 3 del regolamento 1785/81/CEE prevede che siano fissati per lo zucchero di produzione comunitaria due prezzi di intervento: uno "base" per le zone non deficitarie; uno "derivato", pari a quello di base maggiorato di una misura definita di "regionalizzazione" per ciascuna delle zone considerate deficitarie; l'Italia e' stata inclusa tra i Paesi deficitari, mentre i dati statistici indicano un sostanziale equilibrio tra i consumi attuali e la quota A+B assegnata, tanto che si sono registrati flussi di esportazioni, certamente agevolati anche da fattori monetari, che hanno riequilibrato le importazioni. Tale sostanziale autoapprovvigionamento non sarebbe pero' certamente mantenibile in futuro nel caso di drastici tagli agli aiuti che, riducendo i redditi bieticoli, farebbero flettere gli investimenti a bietola e le produzioni a livelli inferiori ai consumi; la proposta di regolamento della Commissione europea conferma il principio delle quote e quello dei prezzi derivati e regionalizzati. Si hanno altresi' concreti elementi per ritenere che la Commissione stessa, al momento della fissazione dei prezzi annuali, sia intenzionata ad indicare un prezzo di intervento regionalizzato anche per l'Italia; la proposta di regolamento prevede altresi' una drastica riduzione degli aiuti nazionali di adattamento alla produzione. Tale riduzione e' pari al 25 per cento per la campagna 1995-1996; a partire dalla campagna 1996-1997 (e fino a quella 2000-2001), la riduzione e' pari al 50 per cento per le regioni del centro-nord, da cui vengono espunte la Toscana e le Marche, ricomprese nella zona nord, per la quale, dalla campagna 1998-1999, viene soppresso qualsiasi aiuto; viene altresi' prevista la soppressione del rimborso delle spese di magazzinaggio dello zucchero riportato alla campagna di commercializzazione successiva; viene, infine, abolita la possibilita' per lo Stato italiano di intervenire ad integrazione degli oneri finanziari per il magazzinaggio sopportati dagli industriali: impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative in sede di Unione europea, al fine di salvaguardare lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero italiano, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) che vengano incrementate le misure degli aiuti ai bieticoltori gravanti sullo Stato previste per i vari anni dalla proposta di regolamento della Commissione, lasciandole possibilmente invariate rispetto al loro ammontare attuale; cio' per consentire all'Italia di produrre effettivamente le quote riconosciute dall'Unione europea; 2) che l'Italia possa chiedere l'esclusione dalla regionalizzazione solo dopo aver conseguito quanto richiesto al precedente punto 1) in tema di aiuti; 3) che possa essere riconfermata l'unicita' degli aiuti bieticoli per tutto il territorio nazionale consentendo cosi' la loro differenziazione tra aree, come in passato, con determinazioni di carattere interno. Solo in subordine, ove fosse impossibile modificare la proposta della Commissione volta ad una differenziazione "ab origine" inserita nel regolamento zucchero, occorrera' tener presente che le specificita' delle aree sono tre e riguardano distintamente nord, centro e sud; 4) che venga previsto il mantenimento del rimborso delle spese di magazzinaggio dello zucchero riportato, mantenendo altresi' la possibilita' per lo Stato italiano, attualmente riconosciuta dal comma 5 dell'articolo 46 del regolamento 1785/81/CEE, di provvedere all'integrazione degli oneri finanziari per il magazzinaggio stesso. (7-00183)