Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06952 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19950131
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il testo della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994) all'articolo 39, comma 2, cosi' recita: "2 - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano... o che siano state realizzate su parti comuni"; il testo della stessa legge ripubblicata con le note nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995 cosi' recita: "2 - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano... e (e non o) che siano state realizzate su parti comuni"; non si ha notizia di un avviso per "errata corrige": se la notizia sia a conoscenza del Ministro e come e' avvenuto l'errore; se e quale delle due locuzioni in antitesi tra loro sia quella esatta e per quali ragioni. (4-06952)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il testo del comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' come pubblicato alla pagina 34 del supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994, corrisponde esattamente ai testo originale della legge approvata in via definitiva dal Parlamento. Siffatta pubblicazione e' quella legittimamente valida a tutti gli effetti. Risulta, inoltre, che l'errore di stampa riscontrato dall'Onorevole interrogante, si e' verificato in sede di ripubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, in quanto la tipografia presso l'istituto poligrafico e zecca dello Stato, per poter inserire le "informazioni notiziali" di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985, e' stata costretta a procedere alla ricomposizione tipografica del testo gia' regolamentare pubblicato il 30 dicembre 1994. Si ritiene, dunque, che la ripubblicazione del testo della predetta legge, avvenuta nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1995, rivesta esclusivamente valore informativo, in quanto tale forma di pubblicita' e' stata prevista dal legislatore allo scopo di far conoscere anche le "informazioni notiziali" che per motivi di massima urgenza erano state omesse in precedenza. Ne consegue che, essendosi l'errore di stampa verificatosi in sede di ripubblicazione della legge, non e' possibile procedere alla sua correzione (errata-corrige) ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1986, poiche' in tal caso la difformita' riscontrata non ha determinato, ne' l'apparente entrata in vigore di norme non previste, ne' la mancata entrata in vigore di norme previste dalla sopra citata legge. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.