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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06935 presentata da GUBERT RENZO (PART.POP.ITAL.) in data 19950131

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ad Istituti Tecnici Commerciali, per Geometri, Nautici e Licei Scientifici Statali gli assistenti di cattedra, ora denominati insegnanti tecnico-pratici; il Ministero della pubblica istruzione ebbe, da tempo, costantemente ad esprimersi impartendo disposizioni dirette a riconoscere ai suddetti lo stato giuridico dell'analogo personale docente statale; segnatamente all'orario di servizio piu' volte codesto Ministero ha ribadito essere quello dei docenti statali come si evince dalle seguenti disposizioni: 1) circolare n. 207 in data 13/06/1970, da parte della Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica; 2) circolare n. 156 in data 09/05/1972, da parte della Direzione Generale Istruzione Classica; 3) circolare n. 82 del 26/03/1976, di attuazione dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74, ove al punto IV, cita espressamente il personale di quibus -: se sia al corrente che il Preside del Liceo Scientifico Statale di Sannicandro Garganico (Foggia), con ordine di servizio n. 3079/FP in data 11/11/1994, si e' fatto lecito aumentare a trentasei ore settimanali l'orario di servizio del Prof. Antonio De Felice, insegnante tecnico-pratico fornito ex lege dalla Provincia di Foggia al suddetto Liceo Scientifico; se non ritenga che detto ordine di servizio sia palesemente contrario alle circolari ministeriali enunciate; quali provvedimenti in merito intenda prendere a seguito di un siffatto arbitrio. Ancora si fa presente che l'ordine di servizio in parola veniva trasmesso, sempre dallo stesso Preside, all'Amministrazione Provinciale di foggia, con la conseguenza che il citato Ente locale, con proprio provvedimento n. 36.824 del 21/11/1994, ha portato a trentasei ore settimanali l'orario di tutti gli insegnanti tecnico-pratici da essa forniti ad Istituti Tecnici e Licei Scientifici Statali. (4-06935)

In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che l'amministrazione provinciale di Foggia, a seguito della decisione 298/94 del Consiglio di Stato - V sez. - il quale si e' pronunciato sulla non applicabilita' nei confronti dei dipendenti della provincia dell'orario di servizio previsto dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 per il personale docente, ha disposto che l'assistente di cattedra De Felice Antonio, in servizio presso il liceo scientifico di Sannicandro Garganico; sia tenuto ad espletare n. 36 ore settimanali di servizio secondo la previsione del contratto del comparto enti locali. L'ordine di servizio disposto dal preside del liceo scientifico in parola e' stato determinato anch'esso dalla succitata sentenza. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.



 
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