Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06930 presentata da STRIK LIEVERS LORENZO (FORZA ITALIA) in data 19950131
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: Salvatore Chiaramida nell'aprile del 1988 ha presentato domanda per prestare servizio militare come Allievo Ufficiale Complemento; dopo soli tre giorni l'idea di fare l'AUC era gia' tramontata, giorni che Chiaramida trascorse in caserma per le prove attitudinali, la vita militare con i suoi princi'pi e le regole contrastavano il modo di essere di Salvatore, non confacevano alla sua personalita', la domanda ebbe esito negativo; nel dicembre 1992 il Chiaramida presento' domanda per essere riconosciuto obiettore di coscienza ed il Ministero della difesa il 30 settembre 1993 respinse la domanda con le seguenti motivazioni "Considerato che: A) anteriormente alla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il signor Chiaramida Salvatore ha presentato richiesta di ammissione al corso AUC nel 1988; B) tra la data di presentazione della richiesta di arruolamento e quella di riconoscimento e' trascorso un breve lasso di tempo; C) la richiesta di arruolamento manifesta obiettivamente un comportamento incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza". Il giorno successivo pervenne la cartolina precetto per partire come militare, non avendo avuto tempo di inviare ricorso al TAR il Chiaramida decise di rifiutare la partenza incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare di leva per il quale il tribunale militare di Palermo ha fissato l'udienza preliminare per il 25 gennaio 1995. Il 6 aprile 1994 il Chiaramida ripresento' nuova domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza che venne rifiutata da Direttore Generale del Levadife dottor Di Stefano nel giro di dieci giorni; il Consiglio di Stato ha sancito con decisione del 24 maggio 1985, n. 16 che i motivi per i quali il cittadino puo' non essere riconosciuto obiettore di coscienza - quindi ammesso al servizio civile sostitutivo - sono eslusivamente di carattere oggettivo, ovvero il cittadino e' titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui agli articoli 28 e 30 del TU di PS e' di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi; la risoluzione 1989/59 della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite riconosce il diritto di ogni persona di avere obiezioni coscienza al servizio militare in quanto esercizio legittimo del diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione espresso nell'articolo 18 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e nell'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 1989 chiede agli stati membri che chi e' soggetto all'obbligo militare abbia in qualsiasi momento il diritto di rifiutarsi, per motivi di coscienza, di prestare il servizio militare, armato o meno, nel pieno rispetto delle liberta' e della parita' di trattamento dei cittadini; il Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri con la raccomandazione n. R(87)8 afferma che ogni individuo abile all'obbligo del servizio militare che, per imprescindibili motivi di coscienza rifiuta di essere coinvolto nell'uso delle armi, ha il diritto di essere dispensato dall'obbligo di ottemperare a tale servizio. Tale persona puo' essere tenuta a compiere un servizio alternativo -: quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro della difesa al fine di riconoscere Salvatore Chiaramida obiettore di coscienza e quindi farlo prosciogliere dal capo di imputazione pendente ovvero dal reato di rifiuto del servizio militare di leva; quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di sancire con legge dello Stato il disposto delle risoluzioni sopra descritte. (4-06930)
Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ammissione ad adempiere agli obblighi di leva mediante la prestazione di un servizio civile, sostitutivo di quello militare, e' disciplinata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Tale legge dispone all'articolo 1, che sono ammessi a prestare servizio sostitutivo civile gli obbligati alla leva che si dichiarino contrari all'uso personale delle armi, in ogni circostanza, per imprescindibili motivi di coscienza; tali motivi devono essere attinenti ad una concezione generale della vita che si basa su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dai richiedenti. Lo stesso articolo dispone che non possono essere comunque riconosciuti obiettori di coscienza tutti coloro che si trovino in una delle circostanze di cui al 3^ comma e cioe' coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi. Al di la' di questi casi di esclusione, sanciti espressamente, la legge 772/72 demanda alla Pubblica Amministrazione il compito di decidere sulle domande intese ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Tale decisione e' il risultato di una valutazione complessa che tiene conto di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, dai quali si possa desumere la non manifesta infondatezza degli imprescindibili motivi di coscienza addotti dal richiedente al fine di giustificare l'asserita obiezione di coscienza. L'Amministrazione, dunque, e' chiamata a fornire un giudizio il cui oggetto non e' il grado di profondita' dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente bensi' la congruenza fra i motivi suddetti e gli altri dati emersi dall'indagine istruttoria. Del resto il Consiglio di Stato, con la decisione del 24/5/85 n. 16, ha sancito che l'Amministrazione puo' disattendere la domanda prodotta dall'interessato sia quando dagli elementi raccolti in sede istruttoria emerga la prova della sussistenza dei motivi addotti dal richiedente, sia quando dagli stessi elementi sia possibile dedurre, al di la' di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosita' della domanda di ammissione al beneficio. Nel caso di specie l'aver prodotto in precedenza istanza per prestare servizio militare come AUC e' una circostanza incompatibile con lo status di obiettore di coscienza e il mero lasso di tempo intercorso fra le due istanze non puo' essere considerato prova di profondi mutati convincimenti. Le istanze rivolte ad ottenere l'arruolamento nell'Arma di carabinieri o quale allievo ufficiale di complemento sono considerate cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza per ius receptum sia in sede giurisdizionale, nel senso che il giudice amministrativo ha sempre ritenuto legittima tale decisione, sia in sede parlamentare. Del resto, anche il disegno di legge in materia di obiezioni di coscienza, approvato dal Senato in un testo unificato ed ora all'esame della Camera dei deputati (a.C. 2276), elenca tra le cause ostative all'accoglimento dell'obiezione di coscienza l'aver presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle FF.AA., nell'Arma dei carabinieri o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi. Per quanto sopra questa Amministrazione non ritiene di dover adottare alcun provvedimento n! tantomeno di ammettere il sig. Salvatore Chiaramida ai benefici di cui alla legge 772/72. Su chiesta del Pubblico Ministero militare, il Giudice per l'udienza preliminare, in data 25 gennaio 1995, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato all'udienza dibattimentale del Tribunale militare di Palermo che avra' luogo il 15 dicembre 1995, alle ore 9,00. Il Ministro della difesa: Corcione.