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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06917 presentata da CANESI RICCARDO (PROG.FEDER.) in data 19950131

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: in data 21 dicembre 1994 e' stata costituita la holding CARINORD che vede parteciparvi Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara; in data 20 dicembre 1994 e' stato presentato un atto di citazione con cui e' stata chiamata in giudizio avanti il tribunale di Alessandria la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; in data 20 dicembre 1994 e' stata presentata istanza al Ministro del tesoro su analogo argomento; tale istanza e azione giudiziaria hanno ad oggetto la cessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria del pacchetto di maggioranza dalla stessa posseduto nella Cassa di Risparmio di Alessandria SpA alla holding di nuova costituzione CARINORD SpA in cambio del 27 per cento circa di detta holding; analoga istanza al Ministero del tesoro e' stata prodotta da parte del Presidente della CCIAA di Massa-Carrara, dal Presidente della provincia di Massa-Carrara e da alcuni consiglieri comunali di Carrara in merito alla cessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara del pacchetto di maggioranza dalla stessa posseduto nella Cassa di Risparmio di Carrara SpA alla holding CARINORD in cambio del 19,15 per cento di detta holding; lo stesso Consiglio comunale di Carrara ha deliberato nel dicembre scorso di presentare un esposto sulla vicenda a codesto Ministero; i reclami posti in essere si fondano sulle seguenti ragioni: la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro; essa e' la continuazione della Cassa di Risparmio di Carrara istituita con Decreto Ducale del 18 ottobre 1843, dalla quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto n. 78876 del notaio Giorgio Gianaroli, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con DM n. 435675 del 16 maggio 1992; lo scopo della Fondazione, come da articolo 2 dello Statuto, e' cosi' determinato: "Nella continuita' dello scopo originario della Cassa di Risparmio di Carrara, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', nonche' mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficienza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, attraverso le iniziative ritenute piu' idonee di volta in volta e prevalentemente nel territorio di Massa-Carrara"; la Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari al 50 per cento dei proventi del fondo istituzionale di cui alla lettera a) dell'articolo 3 al fondo di riserva di cui alla lettera b) dello stesso articolo, aumentato degli interessi netti maturati sulla parte della riserva stessa investita temporaneamente in titoli emessi dalla societa' conferitaria o in titoli emessi o garantiti dallo Stato e dopo aver detratto le spese di funzionamento; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati a incremento del patrimonio; i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge; la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, come gia' detto, ha ceduto la maggioranza delle azioni della Cassa di Risparmio di Carrara SpA, controllata al 67 per cento, mediante conferimento della stessa alla holding CARINORD, contro una quota di partecipazione nella holding stessa pari al 19,15 per cento; tale operazione e' stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella riunione del 14 dicembre 1994 in assenza di n. 3 consiglieri che hanno motivato il proprio dissenso; in data 18 novembre 1994, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, e' stata emanata Direttiva del Ministro del tesoro avente oggetto: "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1993, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti"; l'articolo 2 della citata Direttiva statuisce: "Criterio di diversificazione. 1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle societa' conferitarie e dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalita' e tempi. 2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che: a) le spese da sostenersi per il conseguimento degli scopi statutari vengono coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella societa' conferitaria; b) non piu' del 50 per cento del patrimonio sia investito in azioni della societa' conferitaria"; la progettata operazione di concentrazione non adempie al dettato del testo citato articolo 2 della Direttiva in quanto la cessione della maggioranza delle azioni della Cassa di Risparmio di Carrara SpA, societa' conferitaria, avviene per concambio con le azioni della holding, pur essa societa' conferitaria ai sensi della definizione portata dall'articolo 1 della citata Direttiva che recita: "societa' conferitaria indica la societa' alla quale e' stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonche' la societa' finanziaria (generalmente la holding capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione" talche' il 100 per cento del patrimonio della Fondazione continuera' ad essere investito in azioni della(e) societa' conferitaria(e), e che il 100 per cento del reddito della stessa continuera' a provenire dalla partecipazione nella(e) societa' conferitaria(e); la progettata operazione di concentrazione (non ancora perfezionata con l'iscrizione nel registro delle societa'), mediante cessione della maggioranza delle azioni della SpA alla holding in concambio con azioni della holding medesima, appare in patente contrasto con (e in violazione di) il dettato della Direttiva 18 gennaio 1994 ove si dispone (articolo 3 comma 1^) con precisione, le modalita' di destinazione di tali proventi ed in particolare alla lettera d) stabilisce che "la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere e' destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente"; ferma restando l'operazione di concentrazione con i relativi vantaggi di sinergie ed economie di scala ipotizzate, un'ipotesi di cessione della maggioranza della SpA contro pagamento in danaro: a) sarebbe incommensurabilmente piu' conforme alla ratio legis del corpus legislativo sulle privatizzazioni e diversificazioni (che prevede la cessazione del controllo dell'attivita' bancaria esercitata dalle societa' conferitarie da parte delle fondazioni), b) attuerebbe direttamente il dettato della Direttiva 18 novembre 1994 (poiche' si identificherebbe con la dismissione di piu' del 50 per cento del patrimonio consistente in partecipazione nella conferitaria), c) sarebbe decisamente piu' vantaggiosa da un punto di vista economico per la Fondazione (sostanziandosi nella cessione di una partecipazione di controllo, con relativo quantizzabile "premio di maggioranza"), e) consentirebbe l'immediata attuazione dello scopo sociale che non e' gia' il controllo di societa' esercenti l'attivita' bancaria attraverso la gestione di partecipazioni, bensi' il perseguimento di finalita' di pubblica utilita'; quanto ipotizzato non incide minimamente nel senso di una alienazione di parte del patrimonio (che e' comunque insita nella deliberata operazione di concentrazione), ne' nel senso di una diminuzione del patrimonio stesso (trattandosi di una diversificazione), ne' nel senso di una rinunzia all'attivita' di un istituto di credito legato al territorio (poiche' in effetti una cessione contro danaro invece di una dazione in concambio non avrebbe alcuna conseguenza sulla attivita' bancaria, che anzi potrebbe essere stimolata da una rafforzata attivita' economica promossa dagli investimenti stessi della Fondazione), ne' sulle sinergie ipotizzate nell'operazione di concentrazione (che sarebbe comunque effettuata); per contro, stante il fatto che comunque ai sensi dell'articolo 3 sub b) e c) della Direttiva 18 novembre 1994, il 50 per cento del provento da cessione dovrebbe essere impiegato in titoli di Stato ed azioni quotate in borsa, il reddito derivante da tale reimpiego sarebbe superiore a quello derivante a titolo di dividendo dalla partecipazione nella holding; inoltre, il riconoscimento dell'esistenza e della perfezione della holding, cosi' come risultante dallo statuto e dai patti parasociali, comporterebbe un gravissimo danno, segnatamente per la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, la quale sarebbe costretta, per adeguarsi alla direttiva, ad alienare azioni alla holding appena costituita. Se si considera infatti che il patrimonio della Fondazione consta unicamente di partecipazione bancaria (nella SpA e, ora, nella holding), risulta evidente che, per rispettare il comando di codesto Ministero del tesoro, essa sara' obbligata a disfarsi di una quota di tale partecipazione. Poiche', inoltre, non potra' essere seguito il criterio del reddito (per l'impossibilita' pratica di trovare un acquirente per frazioni minime di azioni), sara' necessario alienare meta' del patrimonio: cio' significa che la Fondazione Carrara sara' costretta a cedere poco meno della meta' delle azioni della holding (rappresentando infatti il residuo di partecipazione nella SpA soltanto circa un tre per cento in valore relativo rispetto a quello derivante dal possesso di azioni della holding). In tale scenario difficilmente contestabile appare chiaro che la Fondazione Carrara perdera' qualsiasi connessione con l'azienda bancaria locale (dovendo cedere la partecipazione residua del 10 per cento) e, inoltre, sara' costretta a disfarsi anche di circa l'11 per cento della partecipazione in holding, rimanendo cosi' detentrice di circa l'8 per cento delle azioni. Si rendono allora necessarie due considerazioni di merito che si propongono all'esame e alla valutazione del Ministro interrogato. In primo luogo, il risultato economico di tale operazione segnalera' il dato che in pochi mesi la Fondazione Carrara ha commutato il proprio patrimonio risultante dalla partecipazione di maggioranza nell'azienda bancaria (67 per cento) in cespiti risultanti da una vendita di due partecipazioni di minoranza nella Cassa di Risparmio e nella holding: sotto tale profilo e' del tutto evidente quale sia il giudizio - certamente negativo - da darsi su un'operazione di sicuro depauperamento di un bene appartenente alla collettivita' locale. Si deve aggiungere, in secondo luogo, che la cessione della partecipazione in holding, con la riduzione ad un livello dell'8 per cento, comportera' uno squilibrio notevole nei rapporti tra partners della concentrazione bancaria, con conseguente perdita di qualunque controllo - anche minoritario - da parte del soggetto piu' debole, qual'e' stata fin dalla costituzione la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara; in data 12 dicembre 1994 e' stata presentata a firma Canesi, De Benetti, a codesto Ministero, un'interrogazione a risposta scritta (4-06046) nella quale si evidenziavano gli svantaggi dell'operazione CARINORD; in data 17 gennaio 1995 e' stata presentata, primo firmatario Malvezzi, un'interrogazione a risposta scritta (4-06543), che anch'essa palesava il rischio di svalutazione del patrimonio espresso dal pacchetto azionario delle conferitarie, nell'operazione CARINORD; in data 18 gennaio 1995 e' stata presentata, primo firmatario Oreste Rossi, un'interrogazione a risposta scritta (4-067I6) sul medesimo argomento oggetto di tale interrogazione relativamente alla Cassa di Risparmio di Alessandria -: se intenda, quale Autorita' governativa di controllo e vigilanza, sollecitare la valutazione delle istanze proposte in ordine alla legittimita' delle operazioni effettuate anche convocando gli istanti per l'audizione personale degli stessi. (4-06917)

 
Cronologia
sabato 28 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo che il 17° Congresso del MSI ha decretato lo scioglimento del partito, si svolge a Fiuggi il 1° Congresso di Alleanza Nazionale. Gianfranco Fini è eletto presidente.

giovedì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Romano Prodi, economista ed ex presidente dell'IRI, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni politiche come Presidente del Consiglio alla guida di uno schieramento di centrosinistra, chiamato Ulivo.