Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06929 presentata da LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA) in data 19950131
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono state adottate nuove norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; all'articolo 2, comma 1, la suddetta legge dispone: "Per il finanziamento o la partecipazione a imprese e societa' miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle provincie di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonche' alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto e' autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla societa' stessa"; il 28 dicembre 1994 e' stato presentato il disegno di legge (A. C. n. 1825) "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria"; con l'articolo 7 del ddl 1825 si provvede a rideterminare il regime agevolativo in materia di prodotti petroliferi, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, e ad estenderlo all'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 (benzina) della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700. Si prevede, altresi', che tali agevolazioni siano graduate in quattro fasce geografiche tenendo conto delle diverse distanze dal confine dello Stato. Viene infine stabilito che, con apposito regolamento, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, sono determinate le predette fasce geografiche, nonche' il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entita' della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale; tale norma e' stata emanata al fine di contrastare il deflusso di valuta conseguente al fatto che i residenti nella predetta regione effettuano abitualmente i rifornimenti di carburante presso i distributori situati oltre confine, dove il prezzo della benzina si discosta considerevolmente da quello nazionale; si considera il momento non certo felice per le finanze dello Stato, la rigidita' della Finanziaria per il 1995, la ricerca di nuove forme per il recepimento di fondi aggiuntivi per una manovra correttiva valutata attorno ai 15/20.000 miliardi, gia' annunciata dal Presidente del Consiglio Dini; pur ritenendo quantomeno inopportuna l'estensione a tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia delle agevolazioni di cui sopra, va comunque sottolineato che tale provvedimento, in ossequio alla citata legge n. 19 del 1991, si sarebbe potuto estendere anche al territorio delle provincie di Venezia e di Treviso ad est del Piave, nonche' alla provincia di Belluno, anch'esse vicine ai confini dello Stato e comunque rientranti nell'ottica politica dettata dalla legge n. 19 del 1991 cosiddetta "sulle aree di confine" -: se non ritengano opportuno il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze estendere le agevolazioni di cui sopra anche ai territori citati della regione Veneto, quale riflesso positivo economico e sociale della legge n. 19 del 1991 e quali tempi saranno previsti dal regolamento attuativo di durata del provvedimento in oggetto. (4-06929)